Commercio elettronico termini e condizioni

Nel commercio elettronico i termini e le condizioni contrattuali sono più stringenti rispetto alle regole che governano gli acquisti in negozio.

Lo scopo della normativa è quello di assicurare al consumatore la massima trasparenza sulle caratteristiche del prodotto o servizio che andrà ad acquistare.

Ed è proprio in questo momento che, con la chiusura forzata dei locali, molte realtà hanno scelto di spostare la vendita online, ricorrendo all’e-commerce.

Addirittura, secondo Forbes, il 75% di chi ha comprato su internet nell’ultimo mese non lo aveva mai fatto prima.

Ecco quindi che mai come ora è importante conoscere tutti i requisiti che un sito e-commerce deve avere per rispettare la legge.

La normativa del commercio elettronico: termini e condizioni

Qual’è la normativa applicabile e cosa prevede?

Il commercio elettronico è discplinato dal D. Lgs. 70/2003 (per i rapporti B2B e B2C) e dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) (per i soli rapporti B2C).

Cosa deve fare il commerciante che decide di dirottare le vendite online, attraverso una piattaforma apposita?

Deve fornire al consumatore, nella fase precontrattuale, ossia prima dell’acquisto da parte di quest’ultimo, i termini e le condizioni generali di vendita.

Le 5 clausole indispensabili

Che cosa sono i termini e le condizioni di vendita del commercio elettronico?

Sono le clausole contrattuali che la piattaforma di e-commerce deve indicare, in un’apposita sezione, e che il consumatore deve poter consultare e accettare prima dell’acquisto.

Per ogni categoria merceologica è bene redigere clausole ad hoc, ma ne esistono 5 che sono indispensabili per legge.

Secondo l’art. 49 del Codice del Consumo, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista deve fornire, in modo chiaro e comprensibile, le seguenti informazioni:

  1. caratteristiche principali dei beni o servizi offerti;
  2. identità e recapiti del venditore;
  3. il prezzo totale della merce o dei servizi, incluse le imposte e i costi di spedizione che, se non specificati, non sono dovuti;
  4. le modalità di pagamento e di consegna e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare;
  5. un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità dei beni.

In aggiunta alle clausole di cui sopra, il commerciante dovrà inoltre assicurarsi che, al momento di inoltrare la richiesta, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare (art. 51 comma 2 Codice del Consumo).

A queste 5 clausole se ne aggiungono altre, eventuali e specifiche per il settore merceologico trattato.

Esempi

In base alla tipologia di merce consegnata, infatti, dipende la sussistenza del diritto di recesso da parte del consumatore.

  1. Settore alimentare

Per la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi, come accade per il settore alimentare, il diritto di recesso è escluso (art. 59 lett. d) Codice del Consumo).

  1. Abbigliamento su misura

Nel caso di abiti o altri prodotti realizzati su misura o chiaramente personalizzati, il recesso è escluso (art. 59 lett. c) Codice del Consumo).

  1. Beni sigillati

In caso di consegna di beni sigillati che, una volta aperti, non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici: anche in questo caso il recesso è escluso (art. 59 lett. e) Codice del Consumo).

Come un abito sartoriale cucito su misura, insomma, ogni business necessita di un’apposita regolamentazione per prevenire possibili contenziosi.

Le conseguenze

In mancanza delle dovute informazioni, l’impresa può incorrere in sanzioni di natura pubblicistica e non solo.

E’ lo stesso Codice del Consumo a prevedere alcune delle conseguenze negative in caso di omessa informazione al consumatore.

Ad esempio, in caso di mancata esplicitazione dei costi di spedizione, questi non sono dovuti.

Analogamente accade nel caso in cui non vengano fornite le informazioni sul diritto di recesso da parte del consumatore: in tal caso il periodo di recesso si estende da 14 giorni a 12 mesi (art. 53 Codice Consumo).

Allo stesso modo, in caso di mancato rispetto del termine di consegna e dell’eventuale successivo termine supplementare, il venditore è tenuto al risarcimento dei danni (art. 61 Codice Consumo).

Insomma, a fronte della scelta di dirottare le vendite online è bene affiancare una strategia di studio e consulenza su termini e condizioni contrattuali applicabili al proprio e-commerce, così da scongiurare sanzioni e problemi con i consumatori.

Vuoi saperne di più? Scrivimi.

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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