Tutela diritto d’autore fotografie

Tutela diritto d’autore fotografie: i diritti del fotografo

La tutela diritto d’autore fotografie è un tema di stretta attualità.

Quello degli scatti rubati è un fenomeno molto diffuso e spesso i fotografi non sanno come evitarlo e come tutelarsi.

Con l’avvento dei social media, la condivisione online delle fotografie si è moltiplicata e non manca chi si appropria degli scatti altrui per ricondividerli o usarli sul proprio sito web.

I diritti del fotografo per la tutela diritto d’autore fotografie consentono di:

  • diffidare l’utilizzatore intimandogli di togliere la foto, salvo il risarcimento del danno,
  • agire per tutelare il suo diritto davanti al Tribunale.

Vediamo nel dettaglio i diritti del fotografo.

Il diritto d’autore nasce con lo scatto

La protezione connessa al diritto d’autore non nasce con un deposito dell’opera o con la sua registrazione.

I diritti del fotografo e il relativo diritto d’autore, sorgono nel momento in cui scatta l’immagine.

Per questo sin da subito, nascono in capo al fotografo tutti i diritti connessi alla paternità dell’opera.

Come abbiamo visto in questo articolo, i diritti del fotografo sono di due ordini:

  • diritti morali e
  • diritti di utilizzazione economica.

Sono proprio questi ultimi che il fotografo cede con la commercializzazione del servizio.

Questo significa che il diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell’opera resta in capo al fotografo, trattandosi di un diritto morale inalienabile.

Ma la cessione del servizio non comporta automaticamente il trasferimento di tutti i diritti di natura economica.

Con la cessione del servizio, il fotografo può riservare per sè alcuni dei diritti di utilizzo economico, come il diritto di modificare l’opera, di riprodurla o distribuirla.

Ecco allora che stabilire da subito nel contratto quali diritti vengono ceduti e quali restano invece al fotografo, può evitare brutte sorprese.

La questione è rilevante soprattutto in tema di fotografie su commissione.

In questo caso, infatti, la legge (art. 88 III comma LDA) prevede che i diritti di natura economica spettino automaticamente al Committente, a meno che le parti non si accordino diversamente.

Utilizzo immagini a fini commerciali: la diffida

E se, nonostante tutte le precauzioni di cui sopra, la fotografia viene pubblicata abusivamente, magari con utilizzo a fini commerciali, cosa fare?

È il caso del fotografo che, grazie ai numerosi strumenti per il tracciamento di immagini online, scopre che una delle sue foto è finita sul banner di un e-commerce.

La prima cosa da fare a tutela diritto d’autore fotografie è quella di inoltrare una formale diffida al titolare dell’e-commerce, invitandolo all’immediata rimozione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Già, ma come quantificare il danno subito dalla pubblicazione abusiva della foto?

A tal proposito la SIAE ha predisposto un compendio dei compensi che tiene in considerazione tempo e finalità di pubblicazione abusiva dell’opera.

A seconda che lo scatto sia utilizzato per finalità commerciali o meno, l’indennizzo viene quantificato diversamente.

Nel caso di finalità commerciali, definite come “uso da parte di organizzazioni a scopo di lucro o ditte individuali a scopo di lucro al fine della promozione delle proprie attività e/o prodotti e/o servizi (inclusi banner ecc.) al fine dell’incremento delle vendite o per lucro” l’importo dovuto a titolo di indennizzo è quantificato in euro 500 mensili per opera pubblicata per sito web.

Il Tribunale di Milano (sent. 6766/2016) ha in più occasioni applicato queste tariffe in favore di fotografi che hanno trovato i propri scatti pubblicati online.

Ecco allora che in caso di pubblicazione abusiva online sarà preliminarmente opportuno:

  • verificare su quanti e quali siti web l’opera è pubblicata,
  • precostituirsi gli elementi di prova a sostegno di quanto emerso,
  • individuare i titolari delle piattaforme per inoltrare loro formale diffida.

Svolta questa verifica è possibile indirizzare ai titolari delle piattaforme l’atto di diffida con invito alla rimozione della fotografia e richiesta del pagamento dell’indennizzo (cd. prezzo del consenso) sussistendone i presupposti.

Utilizzo immagini a fini commerciali: la citazione a giudizio

Come muoversi se la diffida non ha sortito l’esito sperato?

In questo caso è possibile tutelare i diritti del fotografo agendo in giudizio contro l’utilizzatore dell’opera.

La domanda avanzata dinnanzi alle sezioni specializzate del Tribunale territorialmente competente sarà quella di ottenere non solo la rimozione della fotografia, ma anche il risarcimento del danno subito dal fotografo in conseguenza della pubblicazione abusiva.

Le voci di danno risarcibili saranno quelle del danno emergente e del lucro cessante.

Il fotografo ha diritto a vedersi corrispondere il cd. “prezzo del consenso“, ossia l’importo che l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare al fotografo in caso di accordo per l’uso di quell’immagine.

A ciò si aggiunge come voce di danno, il mancato guadagno subito dal fotografo a causa della pubblicazione abusiva.

Trattandosi di voci di danno di difficile quantificazione, come abbiamo visto la SIAE ha predisposto un compendio finalizzato a quantificare in linea di massima i compensi dovuti per la pubblicazione delle opere creative.

A questo potrà farsi riferimento anche per la quantificazione del danno dinnanzi al Giudice, atteso che sono molte le pronunce del Tribunale di Milano e di Roma che si rifanno alle tabelle ivi contenute.

Tutela diritto d’autore fotografie: conclusioni

I diritti del fotografo nascono con lo scatto, nondimeno per la tutela diritto d’autore fotografie questo non basta.

Per evitare di cedere inconsapevolmente al committente i propri diritti di sfruttamento economico dell’opera, il fotografo può innanzitutto dotarsi di un buon contratto.

Per arginare il fenomeno della pubblicazione abusiva su internet, a tutela diritto d’autore fotografie, ben potrà il fotografo indicare sullo scatto la data e il nominativo, anche con un digital watermark.

Questa forma di tutela è peraltro necessaria nel caso di fotografie semplici, ossia quegli scatti privi di particolare creatività (art. 90 LDA)

La tutela mediante watermark è fortemente consigliata, visto che nel 90% dei contenziosi in aula di giustizia si dibatte sulla titolarità dello scatto.

Se poi, nonostante le cautele di cui sopra, vengono violati i diritti d’autore sull’immagine, qualunque essa sia:

  • il fotografo potrà assumere l’iniziativa e inviare una diffida all’utilizzatore abusivo
  • riservandosi comunque di agire in giudizio per la rimozione dell’opera e il risarcimento del danno subito.

Gli strumenti che lo Studio Legale Lasagna mette a disposizione in tema di tutela diritto d’autore fotografie sono di tre tipi:

  • il contratto per fotografo freelance grazie al quale regolamentare il tipo di diritti economici ceduti dal fotografo al committente,
  • la consulenza in materia di tutela del diritto d’autore,
  • l’assistenza giudiziale, anche in sede contenziosa.

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Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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