Coronavirus e giustizia civile: blocco delle udienze e sospensione feriale dei termini

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L’impatto del Covid-19 è trasversale ed interessa tutti i settori, ed anche la giustizia è chiamata a fermarsi.

Con il Decreto Legge 8.3.2020 n. 11 sono state adottate misure straordinarie ed urgenti per tentare di contenere il contagio da coronavirus.

Il blocco delle udienze

Il provvedimento impone il rinvio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali a data successiva al 22 marzo 2020, salva la possibilità di eventuali proroghe.

Secondo il testo del D.L., le uniche eccezioni che vedono garantita la possibilità di svolgere regolarmente udienza sono le cause relative a:

  • dichiarazione di adottabilità di minorenni,
  • controversie relative a obbligazioni alimentari;
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona;
  • tutele e amministrazioni di sostegno.

Ecco quindi che la Sezione Famiglia del Tribunale di Genova ha emesso un Ordine di Servizio interpretativo del provvedimento governativo.

In aderenza al D.L., il Presidente di Sezione ha disposto il rinvio di tutti i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, che non rivestono carattere d’urgenza.

Il tutto a data da destinarsi, comunque successiva al 4.4.2020.

Analoga disposizione è stata data con rifeirmento alle tutele, alle amministrazioni di sostegno ed ai procedimenti di inabilitazione ed interdizione privi del carattere d’urgenza.

La sospensione dei termini

Di notevole rilevo la disposizione che vede i termini processuali sospesi per effetto del Decreto Legge volto al contenimento della diffusione del Covid-19.

Si tratta dei termini connessi al compimento di qualsiasi atto, sino al 22 marzo 2020.

Secondo una prima interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia a mezzo di Comunicato Urgente dell’8/3/2020 ore 17.30, i termini soggetti alla sospensione feriale straordinaria sono solamente quelli inerenti i procedimenti rinviati e di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.L. 11/2020.

Ove il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo in questione.

In conclusione, nessuna sospensione è prevista per i procedimenti pendenti esclusi dal rinvio disposto dal Decreto Legge 11/2020.

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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