Comunione o separazione dei beni?

Regime patrimoniale della famiglia: comunione o separazione dei beni?

Con l’atto di matrimonio i coniugi sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale della famiglia, ossia in che modo regolare fra loro l’attribuzione della ricchezza prodotta dal nucleo familiare.

La normativa in materia (Legge n. 151/1975) risale a un periodo storico profondamente diverso da quello attuale, dove del reddito da lavoro era solitamente beneficiario un solo coniuge, mentre l’altro si dedicava all’attività domestica.

Per questo motivo, in mancanza di scelta contraria, il regime patrimoniale che la legge attribuiva, e attribuisce tutt’oggi, di default ai coniugi è quello della comunione legale dei beni (art. 159 c.c.).

La ratio è quella di garantire la sostanziale parità tra i coniugi rispetto alle ricchezze che entrano nel nucleo familiare in costanza di matrimonio.

Con la comunione dei beni pressoché tutte le entrate del patrimonio familiare – ad eccezione di alcune categorie di beni, come quelli personali, quelli acquistati prima del matrimonio e quelli ereditari – vanno a costituire il patrimonio comune dei coniugi, che servirà a garantire la solidità economico-patrimoniale della famiglia.

Ciò a prescindere dalla concreta riconducibilità a un coniuge, piuttosto che all’altro, della ricchezza così prodotta.

Ma andiamo con ordine.

Comunione o separazione dei beni: differenze sugli acquisti

Il regime della comunione legale implica che gli acquisti fatti da ciascun coniuge, in costanza di matrimonio, cadano in comunione.

Ecco un caso frequente.

Il marito in regime di comunione dei beni, acquista la casa familiare con denaro proprio.

L’immobile cade automaticamente in comproprietà al 50% fra i coniugi, a prescindere che al rogito notarile abbia presenziato il coniuge da solo e che i proventi utilizzati siano di sua proprietà.

Secondo l’art. 177 lett. a) c.c. cadono in comunione “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali“.

Questa condivisione del bene acquistato in costanza di matrimonio non si verifica, invece, in caso di separazione dei beni.

L’acquisto effettuato da uno dei coniugi in regime di separazione resta di esclusiva titolarità di questo, salvo diverso accordo.

Comunione dei beni: casa comprata dal figlio con soldi dei genitori

Non tutti gli acquisti effettuati in regime di comunione dei beni, però, cadono in condivisione fra i coniugi.

Esistono a tal proposito alcune eccezioni.

E’ il caso dei beni acquistati da uno dei coniugi in forza di una donazione o di una successione (art. 179 lett. b) c.c.).

Rientra in questa categoria anche un caso diffuso, quello della casa comprata dal figlio con i risparmi forniti dai genitori.

Dal momento che proventi messi a disposizione dai genitori sono finalizzata all’acquisto dell’immobile, l’operazione assume la veste della donazione indiretta a favore del figlio (donazione diretta del danaro e indiretta della casa).

Per questo trova applicazione l’eccezione in parola che esclude la caduta in comunione dei beni frutto di donazione, inclusa la casa acquistata grazie alle elargizioni dei genitori.

Sul punto si è espressa la Cassazione:

“è pacifico che si configura una donazione indiretta dei genitori a favore del figlio A.F., posto che i primi hanno messo a disposizione del secondo il danaro occorrente per acquistare in asta il bene conteso e per ristrutturarlo. Il bene è quindi da ritenere escluso dalla comunione, giusta la disposizione di cui all’art. 179 c.c., comma 1″.

(Cass. Civ. Ord. 31978/2018)

Comunione o separazione dei beni: differenze sui proventi

Una ulteriore distinzione fra separazione o comunione dei beni riguarda i proventi percepiti da uno dei coniugi in costanza di matrimonio.

Il regime della comunione legale presuppone che i redditi di ciascun coniuge e i frutti dallo stesso percepiti – come i canoni di locazione di un suo immobile – siano destinati a sostenere economicamente il nucleo familiare.

Questa contribuzione si realizza naturalmente attraverso il consumo di queste forme di reddito.

Nel caso in cui, però, al momento dell’eventuale separazione personale, residuino dei risparmi che, seppur generati in costanza di matrimonio, non sono stati consumati, questi cadono in comunione dei beni (cd. comunione de residuoart. 177 lett. b) e c) c.c.).

Questo significa che i risparmi messi da parte in costanza di matrimonio andranno divisi al 50% fra i coniugi in sede di separazione, a prescindere dalla riconducibilità dei proventi (art. 194 c.c.).

Comunione dei beni: quali tipologie di proventi cadono in comunione?

Mentre la norma in questione parla di “frutti” e “proventi”, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che rientrano in tali categorie, ad esempio:

  • i canoni di locazione dell’immobile di proprietà di uno dei coniugi;
  • i canoni d’affitto dell’azienda di proprietà del coniuge;
  • i redditi da lavoro o da capitali (es. dividendi da partecipazione in una srl);
  • l’indennità di fine rapporto non consumata;
  • i corrispettivi per lo sfruttamento dell’opera intellettuale.

Questo non accade nel regime della separazione dei beni, dove frutti e redditi generati da ciascun coniuge restano di sua pertinenza, anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Comunione o separazione dei beni: differenze sull’azienda comune

Con il regime di comunione legale dei beni, cade in condivisione anche l’azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi (art. 177 lett. d) c.c.).

L’impresa potrà assumere varie forme, come la società di persone (s.n.c. o s.a.s.) o quella di capitali (s.r.l.), ma ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma è la cogestione da parte dei coniugi.

È questo il tratto caratterizzante che consente la caduta in comunione dell’interezza dell’azienda cogestita, ossia non solo gli utili, ma ogni altro bene che ne fa parte (es. macchinari, immobili, ecc.).

Diversamente in caso di separazione dei beni, dove, a seconda della veste giuridica dell’azienda comune, troveranno applicazione le relative regole di suddivisione degli utili.

Comunione o separazione dei beni: come saperlo

Posto che il regime della comunione legale dei beni è l’opzione che la legge attribuisce in automatico, in questo caso non figurerà alcuna annotazione sull’atto di matrimonio.

Al contrario, se i coniugi hanno optato per la separazione dei beni, l’indicazione del relativo regime patrimoniale risulterà dall’estratto dell’atto di matrimonio.

Per conoscere il regime patrimoniale adottato sarà quindi sufficiente richiedere all’ufficio comunale copia dell’estratto dell’atto, come in questo esempio.

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Comunione o separazione dei beni: si può cambiare regime?

I coniugi possono liberamente decidere di cambiare il regime patrimoniale della famiglia, per passare dalla comunione dei beni alla separazione e viceversa.

Per farlo, però, è necessario stipulare un’apposita convenzione matrimoniale davanti al Notaio con atto pubblico, ai sensi dell’art. 163 c.c.

La convenzione modificativa del regime patrimoniale verrà poi trasmessa dal Notaio all’Ufficiale di Stato Civile che provvederà all’annotazione in calce all’atto di matrimonio.

Comunione o separazione dei beni: conclusioni

In conclusione, la scelta del regime patrimoniale del futuro nucleo familiare comporta conseguenze notevoli sul patrimonio di ciascun coniuge.

Per questo, nel caso in cui si prevedano acquisti importanti – come la casa coniugale, piuttosto che l’avvio di un’attività d’impresa comune – la scelta del regime patrimoniale più aderente agli obiettivi di lungo periodo va compiuta con consapevolezza.

Conoscere gli strumenti che la legge mette a disposizione è il primo passo per compiere scelte mirate sul lungo periodo.

Per esempio adattando il regime prescelto alle mutate esigenze della coppia, anche evitando, con particolari formalità e in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la caduta in comunione di immobili o beni mobili registrati (es. auto, imbarcazioni) acquistati da uno dei coniugi.

Anche in questo caso, un professionista del settore può aiutare i coniugi a realizzare l’operazione, scongiurando eventuali attriti futuri.


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Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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