Contratto di edizione: 3 clausole vessatorie

Contratto di edizione libro: i diritti da non cedere

Finalmente il contratto di edizione del libro è arrivato.

La Casa Editrice ha inviato il modello contratto di edizione del libro per la firma e poi si può partire con il lavoro.

Ad una prima vista la proposta del contratto di edizione sembra conforme agli obiettivi.

E’ previsto un anticipo, una percentuale sul prezzo di copertina, la previsione di un rendiconto periodico e altre clausole piuttosto generiche.

Leggi il contratto con l’entusiasmo di iniziare questo nuovo progetto e sei pronta/o per firmare.

Fra le righe spuntano frasi come:

  • In caso di mancata approvazione del lavoro…”
  • rinuncia sin d’ora ad ogni forma di indennizzo..”
  • non pubblicare un’opera con contenuto analogo..”

Clausole che passano inosservate, ma che possono rivelarsi essere clausole vessatorie del contratto di edizione.

Ma andiamo più nel dettaglio e vediamole insieme.

Le clausole vessatorie contratto di edizione

Il contratto di edizione di un libro è quasi sempre predisposto dalla Casa Editrice, incluse le clausole ad essa più favorevoli.

Alcuni esempi di queste clausole?

  • la previsione di un anticipo sui compensi dell’autore,
  • la rinuncia a ogni forma di indennizzo da parte dell’autore,
  • un vincolo di esclusiva più o meno mascherato,
  • la deroga al foro competente, e così via.

Sono 3 le clausole vessatorie del contratto di edizione che, se sottoscritte, possono rivelarsi pericolose per l’autore.

Eccole:

A) Clausole vessatorie contratto di edizione: la clausola di gradimento

Una delle più frequenti clausole vessatorie del contratto di edizione è quella di gradimento.

E’ inserita nel modello di contratto di edizione tutte le volte in cui il libro non è ancora stato scritto.

La Casa Editrice commissiona il testo all’autore e poi si riserva il placet sul risultato.

Il rischio per l’autore è quello di non vedere alcuna forma di remunerazione.

Si pensi a tutto il lavoro di ricerca e scrittura svolto su commissione della Casa Editrice, in caso di mancato gradimento.

Analogamente, il margine di guadagno sarà ridotto al minimo in caso di ripetute richieste di modifica e/o integrazioni nei confronti dell’autore.

Un conto, infatti, è il contratto di edizione, altra cosa è il contratto editoriale che ha ad oggetto opere che non sono state ancora create (art. 120 LDA).

In questo caso, sarà interesse dell’autore negoziare l’inserimento di un compenso anche in caso di mancato gradimento da parte dell’editore.

Così da evitare di investire tempo senza alcuna forma di ristoro economico.

B) Clausole vessatorie contratto di edizione: rinuncia all’indennizzo

Non di rado nei modelli di contratto di edizione si trova celata, fra le pieghe del documento, la clausola che comporta:

la rinuncia ad ogni forma di indennizzo“.

Di quale indennizzo parliamo?

Si tratta di un risarcimento che spetta per legge all’autore in caso di mancata nuova edizione del libro da parte dell’editore, senza giustificati motivi.

Secondo l’art. 124 ultimo comma LDA:

L’autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell’editore.    

Ecco allora che l’editore potrebbe rispondere nei confronti dell’autore, e della sua legittima aspettativa rispetto alla nuova edizione, se questa è stata contrattualmente prevista.

E’ quindi evidente che, rinunciare in partenza a un diritto spettante ex lege, può essere pregiudizievole, anche in ottica conciliativa.

C) Clausole vessatorie contratto di edizione: l’esclusiva

L’esclusiva potrebbe passare inosservata, ma le sue ripercussioni possono essere significative.

Come può manifestarsi?

Con espressioni del tipo:

L’autore di impegna a non pubblicare opere dal contenuto analogo alla presente

Considerata la durata media del contratto di edizione, che può durare sino a 20 anni, è evidente che privarsi della possibilità di pubblicare contenuti analoghi rappresenta una forte limitazione per l’autore.

Soprattutto quando si tratta di contenuti che possono essere riadattati, o cui può essere dato un taglio diverso in opere diverse.

Cosa fare dunque di fronte a una clausola di questo tipo?

Le soluzioni sono molteplici e dipendono dall’obiettivo del caso concreto:

  • escludere l’esclusiva;
  • temperare l’esclusiva, limitandola a opere identiche a quella oggetto del contratto.
  • negoziare l’eslusiva, valorizzandola;

Contratto di edizione e diritti da non cedere: conclusioni

Nel modello del contratto di edizione le clausole vessatorie possono nascondersi fra le pieghe contrattuali sotto le formule apparentemente più innocue.

Ecco allora che affidarsi a un Professionista che sappia leggere le insidie che possono celarsi nella proposta contrattuale della Casa Editrice, può arrivare a fare la differenza.

Così da evitare di svendere la propria professionalità e il proprio tempo, dietro contratti predisposti unilateralmente nell’esclusivo interesse di una delle parti.

Negoziare condizioni migliori e più eque consente infatti di evitare di ricorrere ai ripari, una volta che le conseguenze si sono verificate e il contratto è stato firmato.

Per questo, fra i servizi che lo Studio Legale Lasagna offre nell’ambito del diritto d’autore rientrano:

  • la consulenza;
  • la revisione del contratto di edizione;
  • la predisposizione del contratto di edizione, anche per opera da realizzare.

Vuoi saperne di più?

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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