Contratto editoriale e libro da scrivere: 3 differenze

Contratto editoriale e scrittura libro su commissione: quali differenze?

Stai finalmente per scrivere il tuo primo libro e non vedi l’ora di vederlo pubblicato, magari da una Casa Editrice prestigiosa.

Già, ma come regolare i diritti d’autore sul lavoro?

In questi casi è la parte contrattualmente più forte (la Casa Editrice, appunto) ad avere un modello di contratto editoriale.

Motivo per cui non sono qui a scrivere cosa deve contenere il contratto di edizione, ma vediamo cosa non deve contenere il modello proposto o e a cosa prestare attenzione.

Un caso che accade di frequente ai content creator con cui lavoro è quello in cui è la Casa Editrice a proporre il lavoro.

Il testo non esiste ancora e dovrà essere realizzato dall’autore secondo le linee guida dell’editore.

Ma quali sono i diritti dell’autore cui viene commissionato il libro?

Diritti d’autore scrittori: il libro su commissione

A proposito di diritti d’autore scrittori partiamo da un presupposto: se alla firma del contratto editoriale, il libro non è ancora stato scritto, parliamo di vendita di cosa futura.

Nel caso di libro su commissione, i diritti che spettano al (futuro) autore sono maggiori.

Che succede, infatti, se l’autore investe diversi mesi del suo tempo per realizzare il libro commissionato dalla Casa Editrice, e poi questa non esprime il suo gradimento?

Oppure richiede diverse modifiche all’opera creata?

Se all’autore è commissionata un’opera non ancora creata, quindi, la tutela dev’essere duplice:

  • per il tempo e le energie investite per la sua creazione;
  • per la sua pubblicazione una volta venuta ad esistenza.

Ma vediamo cosa prevede la legge a tal proposito.

A) Contratto editoriale e scrittura libro su commissione: la percentuale

Spesso il contratto editoriale del libro su commissione nasconde delle insidie, in particolare per quanto attiene la percentuale di compensi spettanti all’autore.

Nel contratto editoriale ordinario, all’autore è riconosciuta una percentuale a scalare sul prezzo di copertina, ad esempio:

  • 5% sulle prime 1.000 copie vendute;
  • 6% dalle 1.000 alle 2.000 copie vendute;
  • 7% dalle 2.000 copie vendute in sù.

In alcuni casi è previsto anche un anticipo sui compensi dovuti all’autore:

ad esempio euro 1.000,00 pagati alla pubblicazione del libro.

Ma cosa cambia per le opere che non sono ancora state create?

Nel caso del libro su commissione, la pubblicazione non è un dato certo.

La Casa Editrice potrebbe avere inserito nel contratto editoriale la clausola di gradimento, riservandosi il diritto di non pubblicare il manoscritto.

Ecco allora che nel caso di opera da realizzare,il compenso dell’autore deve essere sganciato dall’eventuale pubblicazione, ed ancorato a un fatto certo:

la consegna del manoscritto.

Ecco allora che il contratto editoriale proposto dalla casa editrice dovrà essere rinegoziato.

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Solo così l’autore potrà essere compensato per il lavoro di scrittura svolto su commissione.

Evitando, in caso di mancata pubblicazione, un mancato guadagno certo.

B) Contratto di edizione: durata

I diritti d’autore scrittori in caso di libro su commissione attengono anche alla durata del rapporto.

Secondo l’art. 120 LDA n. 2), il contratto editoriale per opere da realizzare non può durare più di dieci anni, contro i venti del contratto editoriale ordinario.

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create (..) i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni.

Come sono solite aggirare questo divieto le Case Editoriali?

Con la previsione del termine decennale, ma soggetto a tacito rinnovo.

Anche in questo caso dunque, per la tutela dei diritti d’autore scrittori è bene analizzare attentamente il contenuto del contratto editoriale proposto e magari farsi assistere da un Professionista in materia.

Così da evitare vincoli potenzialmente molto lunghi.

C) Contratto editoriale e diritti d’autore scrittori: l’impossibilità sopravvenuta

Infine a proposito di contratto editoriale per opera non ancora realizzata, cosa succede se l’autore finisce per non poter pubblicare l’opera per impossibilità sopravvenuta?

La Legge contempla questa ipotesi e lo fa, prevedendo la possibilità di condividere il rischio della mancata pubblicazione tra editore e autore.

In tal caso, secondo l’art. 121 LDA:

l’editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato

Ecco allora che se il contratto editoriale non dice nulla al riguardo o prevede condizioni più sfavorevoli per l’autore, si potrà rinegoziare questo punto, avendo presente cosa dice la Legge al riguardo.

Ancora una volta la negoziazione del contratto editoriale torna ad essere essenziale per la tutela dei diritti d’autore scrittori.

Dal momento che queste clausole, se non opportunamente negoziate in fase precontrattuale, difficilmente saranno previste nella bozza di contratto di edizione dalla Casa Editoriale.

Contratto editoriale e diritti d’autore scrittori: conclusioni

Spesso il muro di testo proposto dalla Casa Editrice, oltre ad essere scritto in “legalese”, contiene clausole a netto favore del contraente forte.

Saperle individuare ed eventualmente trattare può evitare molti grattacapi, ad esempio in termini di commissioni, durata del vincolo, eventuale impossibilità sopravvenuta di pubblicazione.

Ecco allora che affidarsi a un Professionista è la soluzione in grado di fare la differenza.

Se stai per pubblicare un libro, ecco alcuni servizi che possono fare al caso tuo:

  • la consulenza come revisione del contratto che ti è stato proposto

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Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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