Contratto per grafico: a chi appartiene l’opera creativa?

Contratto per grafico: perché non il preventivo?

Che si tratti dell’ideazione del logo, del rifacimento del sito web, o la creazione dell’immagine coordinata, la maggior parte dei grafici lavora con preventivo.

D’altronde, è un documento facile da realizzare, veloce da leggere e, soprattutto, non spaventa il cliente.

Quando le cose vanno bene, il ruolo di questo documento inizia e finisce qui.

Non così, però, quando nasce qualche problema. Per esempio:

il cliente pubblica la bozza del lavoro non ancora finito, oppure vuole avere il file sorgente, o ancora non acconsente che il lavoro sia inserito nel portfolio, oppure ritarda nel pagamento, ecc.

In questi casi, il preventivo non risolve il problema, e per avere giustizia occorre “metterci l’avvocato”.

Questo perché il preventivo non è un contratto.

È proprio attraverso il contratto che è possibile prevedere quelle clausole ad hoc che tutelano l’opera intellettuale del grafico.

Non tutti sono a conoscenza del fatto che l’opera creativa del grafico è tutelata dalla Legge sul Diritto d’Autore.

Questa circostanza consente al grafico di cedere al cliente committente solo alcuni dei diritti di sfruttamento economico dell’opera cui egli è – e resta – titolare.

Approfondimento

Opera grafica: il diritto d’autore

Ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941), l’originale dell’opera – in questo caso il file sorgente – è di proprietà dell’autore, che può scegliere se cederlo o trasferire solo il diritto di riproduzione del file esecutivo.

I diritti di cui l’autore gode sono morali

  • come il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera – art. 20,

e patrimoniali (art. 12 e ss.), ossia il diritto allo sfruttamento economico della stessa:

  • come il diritto di pubblicazione del lavoro grafico esecutivo, o la sua riproduzione o modifica.

Con la realizzazione del lavoro per conto del cliente committente, il grafico può cedere alcuni dei diritti patrimoniali, riservandosi gli altri (per esempio vietando la modifica del logo realizzato).

Per evitare che il grafico ceda inconsapevolmente dei diritti che, in forza della Legge sul Diritto d’Autore, potrebbe trattenere per sé, è bene formulare un accordo scritto con il cliente, che disciplini anche i diritti legati alla tutela dell’autore.

Ecco alcuni esempi di clausole a tutela dell’opera creativa, e di gestione del rapporto con il cliente.

Contratto per grafico: le clausole essenziali

Ecco alcune delle clausole che nel contratto per grafico non possono mancare:

  • oggetto dell’incarico ed organizzazione del lavoro nel tempo:
    • dalla prima intervista, alla proposta di progetto, sino alla delivery tecnica seguita dalle eventuali rivisitazioni;
  • cessione al cliente dei soli diritti di riproduzione del file esecutivo:
    • specificando che il file sorgente resta nella titolarità dell’autore;
  • divieto di pubblicazione di bozze grafiche prima dell’ultimazione del lavoro,
    • evitando l’inoltro delle bozze via e-mail e prediligendo gli incontri di studio;
  • divieto di apportare sensibili modifiche all’elaborato grafico esecutivo, senza previa autorizzazione da parte del professionista,
    • evitando così che altri operatori possano intervenire, in un secondo momento, sul progetto;
  • diritto all’inserimento del lavoro nel proprio portfolio;
  • riconoscimento della firma del grafico sul lavoro svolto,
    • realizzando così il diritto al riconoscimento della paternità dell’opera (art. 20 L. 633/1941);
  • numero di revisioni concesse sul file esecutivo,
    • così da evitare l’erosione del margine orario pensato per il progetto;
  • diritto di recesso con eventuale preavviso,
    • da esercitarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r.;
  • una via di fuga in caso di mancato pagamento:
    • la clausola risolutiva espressa che libera le parti dal vincolo, in caso di inadempimento;
  • autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma di G.D.P.R.;
  • mezzo di comunicazione prediletto,
    • possibilmente e-mail, e, in caso di messaggistica, indicando un orario di reperibilità prestabilito.

Contratto per grafico: come evitare di spaventare il cliente?

“Non voglio spaventare il cliente davanti a muri di testo legalese“.

È questa una delle principali obiezioni alla previsione di accordi contrattuali tra freelance e clienti committenti.

Difficilmente i contratti sono destinati agli operatori del diritto.

Ciò nonostante, il loro linguaggio risulta ostico per i professionisti che devono leggerli e usarli.

Per questo, abbattere i muri di testo per concepire contratti user-friendly si traduce in una garanzia di tutela per entrambe le parti dell’accordo.

Dal linguaggio chiaro e semplice, declinato sul tone of voice del personal brand, all’architettura dell’informazione, ideata per agevolare l’utilizzatore nel trovare a colpo d’occhio le informazioni che gli servono, massimizzando la sua user experience.

Ecco a cosa serve il legal design in concreto.

Il valore aggiunto di un professionista che conosce il modo di lavorare del freelance ed è pronto a valorizzare il suo lavoro attraverso un documento chiaro ed “usabile”, che parli del personal brand del professionista, sta proprio qui.


Vuoi saperne di più? Scrivimi.

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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