Indice:
Copyright foto: come funziona?
Parlare di copyright foto non è tecnicamente corretto, dal momento che questo termine fa riferimento alla normativa vigente nei paesi di common law (USA in primis).
Tuttavia nel linguaggio comune si parla spesso di copyright foto per riferirsi al diritto d’autore, ragion per cui manterremo il termine anche in questo articolo.
In Italia la fotografia è tutelata come vera e propria opera creativa dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941).
Al fotografo spettano due ordini di diritti sull’opera fotografica:
- quelli morali,
- come il diritto a vedersi riconosciuta la paternità della fotografia,
- e quelli economici, come la possibilità di:
- riprodurla per uno o più fini commerciali,
- distribuirla,
- modificarla,
- pubblicarla per la prima volta.
A differenza dei diritti morali, il fascio dei diritti economici può essere ceduto, in tutto o in parte, dal fotografo.
È il caso del wedding photographer che cede agli sposi il diritto di riprodurre le proprie fotografie delle nozze.
Questo significa che gli sposi potranno condividere sui social le foto, ma non potranno, per esempio modificarle o distribuirle a terzi.
Questi sono diritti di utilizzo delle immagini che restano in capo al fotografo, e che lui stesso potrà decidere di cedere e monetizzare con un apposito contratto.
Come ottenere il Copyright in fotografia?
Per capire come ottenere il copyright in fotografia ed evitare che la foto possa essere utilizzata senza il proprio consenso, occorre fare una premessa.
La Legge sul Diritto d’Autore distingue le foto semplici (art. 87 L.D.A.) dalle opere fotografiche (art. 2 L.D.A.), accordando a queste ultime una tutela più ampia rispetto alle prime.
Le opere fotografiche sono infatti tutelate dalla Legge sul Diritto d’Autore a prescindere dall’apposizione del copyright foto, ciò significa che la loro riproduzione non autorizzata è sempre abusiva.
Ma cosa contraddistingue l’opera fotografica rispetto alla semplice foto?
Secondo la giurisprudenza in materia, l’opera fotografica è dotata della
“capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare (Cass. Civ. 21 gennaio 2000, n. 8425), così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata“
Tribunale di Milano, sent. 23/4/2020
Diverso è il discorso per le foto semplici, quelle prive di particolare creatività e meramente rappresentative.
La loro riproduzione senza consenso è illegittima a patto che su di esse sia presente:
- nome dell’autore e
- data dello scatto.
In mancanza di questi dati, la riproduzione della fotografia da parte di terzi è lecita, e non consente al fotografo di agire per la sua rimozione.
Già ma al momento dello scatto, il fotografo non si porrà troppe domande sulla natura di opera fotografica o foto semplice del servizio.
Ecco che allora indicare i dati richiesti per la foto semplice mette al riparo in ogni caso da pubblicazioni abusive, scoraggiando i contraffattori.
Come ottenere il copyright in fotografia allora? A quali strumenti ricorrere?
Copyright foto: come fare in concreto?
Le soluzioni tradizionali per come ottenere il copyright in fotografia e impedirne così la riproduzione abusiva sono principalmente due.
La prima è quella di apporre nome dell’autore e data sulla foto attraverso i cd. digital watermarks.
È una soluzione non spesso condivisa perché molto impattante sull’immagine, ma è quella che con più efficacia evita manipolazioni.
La seconda è quella di ricorrere ai dati EXIF dello scatto, i metadati in cui inserire data e autore della foto.
Per essere sicuri che le foto che abbiamo pubblicato online riportino queste informazioni, ecco a questo link un tool gratuito (fotoforensic.com) che restituisce i dati EXIF presenti nelle foto caricate.
All’orizzonte però si profilano soluzioni innovative, come il ricorso agli NFT (“non fungible token”), veri e propri certificati di autenticità digitali.
Copyright foto Facebook
Copyright foto Facebook: la legge sul diritto d’autore vale anche sui social?
La legge sul diritto d’autore sui social non cambia e valgono le distinzioni fatte prima su opera fotografica e foto semplice.
Questo significa che le foto semplici sono comunque protette a condizione di indicare data e nome dell’autore.
La domanda sul copyright foto Facebook sorge quindi spontanea:
La pubblicazione su Facebook è sufficiente per rivendicare la paternità dello scatto?
Il Tribunale di Roma si è pronunciato sul caso di un giovane fotografo i cui scatti, pubblicati su Facebook, erano stati presi e utilizzati da una testata giornalistica (sent. n. 12076 del 01/6/2015).
In quel caso, secondo i Giudici, la pubblicazione delle foto su Facebook, rappresentava un indizio grave, preciso e concordante circa la paternità della fotografia, con conseguente diritto all’indennizzo a favore del fotografo per la pubblicazione abusiva.
Oltre a queste soluzioni, per tutelarsi contro la riproduzione abusiva della fotografia può essere utile avere un proprio sito web contenente gli scatti realizzati, a riprova della paternità della foto in capo al titolare di quel sito.
Capita sovente, infatti, che fotografi autori di scatti pubblicati abusivamente da terzi sui propri e-commerce o blog, rivendichino la titolarità e il risarcimento del danno facendo riferimento, fra l’altro, alla pubblicazione di quello stesso scatto sul sito di proprietà
Copyright foto: conclusioni
In tema di copyright foto possiamo concludere che, a seconda della creatività dello scatto, il fotografo avrà a disposizione una tutela più o meno forte.
Il discorso non cambia per il web e i social, dove il diritto d’autore ha la stessa efficacia rispetto al mondo analogico.
Ecco allora che per proteggere i propri scatti dalla diffusione incontrollata, prima del servizio è sempre bene informarsi sull’uso che ne verrà fatto e delle persone che potranno entrarne in possesso, così da predisporre una lettera d’incarico ad hoc.
Il fotografo potrà infatti tutelarsi grazie a un contratto che stabilisca quali dei diritti di utilizzo delle immagini cedere e quali trattenere per sé, così da poterne eventualmente disporre un domani.
Nello stesso accordo potrà altresì raccogliere il consenso del committente alla pubblicazione del proprio portfolio online, gestendo quindi gli aspetti connessi alla privacy.
Gli strumenti che lo Studio Legale Lasagna mette a disposizione a proposito di copyright foto sono:
- la consulenza per verificare come agire nel singolo caso concreto a tutela del diritto d’autore,
- il contratto per fotografo, con cui regolamentare i diritti che vengono ceduti con il servizio,
- l’assistenza giudiziale in caso di controversie.
Vuoi saperne di più?