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Quali sono i contratti a rischio scioglimento causa Covid19?
Ecco i contratti che, a seguito delle disposizioni adottate dall’Autorità per contrastare l’emergenza sanitaria, sono a rischio scioglimento.
Sono infatti molti gli accordi che rischiano di “saltare” a causa della situazione contingente venutasi a creare.
Innanzitutto i contratti che possono essere investiti dagli effetti dell’art. 1467 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta) sono solamente quelli di durata (ad esempio: forniture, locazioni, appalti e somministrazioni) o quelli che prevedono l’esecuzione differita rispetto alla stipula (come il compromesso o preliminare di vendita).
I presupposti della risoluzione contrattuale
Occorre quindi domandarsi se l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ed i conseguenti provvedimenti dell’Autorità , giustifichi l’operatività della norma in esame.
Lo scioglimento del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta si configura alla presenza di due presupposti:
- il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili;
- un conseguente squilibrio fra le prestazioni dovute dalle parti che esuli dal normale rischio contrattuale.
Certamente la situazione venutasi a creare all’esito dei provvedimenti governativi integra i presupposti di straordinarietà e imprevedibilità sanciti dall’art. 1467 c.c.
E per quanto riguarda lo squilibrio delle prestazioni?
I contratti a rischio scioglimento
Ferma restando la valutazione caso per caso, è ragionevole ritenere che il rischio di veder risolto il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta si concretizzi in presenza di un eccezionale squilibrio fra le prestazioni.
E’ per esempio il caso dello studente universitario fuori sede che abbia preso in locazione una stanza a Milano.
A seguito della chiusura delle università ed il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, lo studente si ritrova impossibilitato ad utilizzare la stanza presa in affitto.
Ecco che quindi la prestazione di pagamento del canone diviene eccessivamente onerosa a fronte dell’impossibilità di godere dell’immobile.
Nessuna rilevanza, rispetto all’art. 1467 c.c., assume invece la semplice difficoltà economica insorta a carico di una delle parti.
Per potersi invocare la risoluzione in questione, infatti, lo squilibrio fra le prestazioni deve essere eccezionale, ossia non rientrare nel normale rischio di quella particolare tipologia contrattuale.
Ad esempio sono fattori che rientrano nel consueto rischio connesso al preliminare di vendita la svalutazione monetaria fra la stipula del compromesso ed il definitivo, così come il progressivo aumento di valore dell’immobile.
Pertanto è astrattamente possibile il ricorso all’art. 1467 c.c. per quelle attività direttamente colpite dai provvedimenti dell’Autorità .
Cosa fare per evitare lo scioglimento?
Se sussistono tutti i presupposti sopra visti, è opportuno adoperarsi per evitare lo scioglimento del contratto ex art. 1467 c.c.
E’ la stessa norma, al terzo comma, a dare la facoltà di ridurre il contratto ad equità .
Ecco quindi che la parte nei cui confronti è stata avanzata la domanda di risoluzione, può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali.
Ancora una volta, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali si rivela lo strumento principe attraverso cui prevenire l’insorgere del contenzioso.
In conclusione
E’ bene ricordare che al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 1467 c.c., lo scioglimento del contratto non si verifica di diritto.
Infatti, perchè il vincolo venga meno, è necessaria una pronuncia giudiziale.
In assenza di un provvedimento del Giudice, quindi, il debitore non è esonerato dall’adempimento della propria prestazione, nè è legittimato a sospendere l’esecuzione della stessa andando esente da responsabilità (Cass.Civ. sent. n. 20744/2004).
Abbiamo quindi visto quali sono i contratti a rischio a causa del Covid19 e gli scenari possibili.
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