Coronavirus e insoluti – l’impossibilità sopravvenuta della prestazione

Coronavirus e insoluti, l’impossibilità che giustifica.

Con l’emergenza Coronavirus, e i conseguenti provvedimenti governativi, moltissime realtà hanno sospeso lo svolgimento della propria attività.

Parallelamente anche l’esecuzione dei pagamenti verso i fornitori sta subendo un forte arresto, spesso giustificato dall’impossibilità di far fronte alla situazione contingente.

Accade, infatti, che sempre più debitori domandino la concessione di dilazioni o sospensioni dei pagamenti, con conseguente rischio, per imprese e professionisti, di maturare insoluti.

Ecco che si profila quindi la necessità di fare chiarezza sugli strumenti attraverso cui è possibile arginare la situazione.

Se esiste un contratto scritto

Qualora le parti abbiano espressamente disciplinato le rispettive obbligazioni, occorre verificare l’esistenza di causole ad hoc nel contratto.

In questo caso sarà l’eventuale disposizione contrattuale a stabilire le conseguenze del mancato pagamento.

Se il contratto non c’è

Nel caso in cui, invece, il rapporto fra le parti non sia stato cristallizzato in un contratto, è necessario fare riferimento alle disposizioni del codice civile in materia.

Ecco che quindi in caso di impossibilità temporanea, il debitore non può ritenersi responsabile del mancato pagamento finchè perdura l’impossibilità (art. 1256 II comma c.c.).

Questo significa che non potranno essere richiesti nei suoi confronti gli interessi di mora commerciale (D. Lgs. 231/2002) per il periodo in cui la mora persiste.

Ma la situazione attuale rientra nel concetto di impossibilità sopravvenuta?

A tal proposito è bene ricordare come, secondo la Cassazione, in tema di obbligazioni di pagamento, l’impossibilità non può consistere in una semplice difficoltà economica del debitore (Cass. Civ. sent. n. 25777/2013).

Solamente un impedimento obiettivo e assoluto può esonerare quest’ultimo dalla responsabilità da inadempimento.

Di conseguenza, laddove il provvedimento dell’Autorità non abbia reso impossibile la prestazione del debitore, incidendo direttamente sull’attività di quest’ultimo, il pagamento deve ritenersi dovuto, ferma ogni valutazione caso per caso.

Possibili soluzioni

In conclusione, laddove il debitore adduca l’impossibilità di eseguire il pagamento di una fornitura e/o una prestazione a causa dei mancati incassi legati all’emergenza Coronavirus, è possibile avviare l’azione di sollecito e poi di recupero del credito.

Tuttavia, la soluzione della trattativa negoziale con la controparte commerciale resta la strada migliore.

E’ infatti la definizione bonaria della situazione di crisi, attraverso un accordo scritto, che permette di mantenere in bonis il rapporto, cristallizzando i termini dello stesso in modo chiaro e lineare.

Diverso è il caso dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (1467 c.c.), che sarà oggetto del prossimo approfondimento.

Abbiamo quindi visto come si rapportano Coronavirus e insoluti, nonchè l’impossibilità che giustifica la sospensione dei pagamenti.

Vuoi saperne di più? Scrivimi.

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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