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Garante Privacy: no ai messaggi promozionali su LinkedIn
Con il provvedimento n. 316 del 16 settembre 2021, il Garante è intervenuto mettendo un punto fermo sull’uso dei social network per finalità promozionali.
In particolare, il Garante Privacy esclude che la messaggistica privata su LinkedIn possa essere usata per scopi commerciali.
Questo perché, iscrivendosi a LinkedIn l’utente acconsente al trattamento dei propri dati personali, ma lo fa secondo i termini di utilizzo della piattaforma.
Il cui obiettivo primario è quello di “mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative“.
Ecco allora che con l’iscrizione alla piattaforma, l’utente non presta alcun consenso a ricevere messaggi promozionali da altri utenti.
Per questo il Garante Privacy ha ammonito la società rispetto alla condotta assunta, comminandole una sanzione di 5.000,00 euro per non aver dato seguito alle richieste di chiarimenti.
Ma vediamo come si è svolta la vicenda da cui ha preso le mosse la segnalazione.
Garante Privacy e messaggi promozionali LinkedIn: la vicenda
La vicenda prende le mosse da un messaggio privato inviato dal collaboratore di una società di servizi immobiliari.
Con tale comunicazione, venivano proposti i servizi immobiliari con riferimento a un immobile di proprietà dell’utente LinkedIn.
L’utente segnalava la circostanza e il garante chiedeva chiarimenti alla società, senza però ricevere risposta.
Interveniva quindi il nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, che avviava il procedimento.
In quella sede, la società immobiliare sosteneva la legittimità del proprio operato, in quanto:
il contatto via messaggio privato era ritenuto essere “libera espressione di una mia opportunità lavorativa”;

Il Garante Privacy non ha aderito alle difese della società e ha irrogato il provvedimento con cui ha:
- dichiarato illecita quella modalità di trattamento dati,
- ha ammonito la società rispetto a tale condotta,
- ingiunto il pagamento di euro 5.000,00 a titolo di sanzione amministrativa.
Ma vediamo le motivazioni sottese al provvedimento del Garante Privacy rispetto ai messaggi promozionali su LinkedIn.
Garante Privacy e messaggi promozionali LinkedIn: il provvedimento
Il garante Privacy ha motivato il provvedimento sulla scorta dell’assenza del consenso da parte dell’utente.
Il trattamento dati svolto dalla società di servizi immobiliari, con l’invio del messaggio promozionale all’utente, non era giustificato da alcuna base giuridica.
In particolare, spiega il Garante Privacy, l’utente iscritto a LinkedIn acconsente all’uso dei propri dati, nei limiti di quanto previsto nei termini di utilizzo della piattaforma.
Obiettivo della piattaforma, ribadisce il Garante Privacy, è quello di:
“mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative. Non è invece previsto che gli utenti di Linkedin possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi anche se in ciò consiste, evidentemente, la propria attività lavorativa“.
Provvedimento n. 316 del 16 settembre 2021 Garante Privacy
Visto che il contatto tramite messaggi promozionali su LinkedIn non rientra nei termini d’uso del servizio, non si può affermare che vi sia il consenso dell’utente in tal senso.
Neppure se l’utente ha impostato il profilo in modo da consentire a chiunque l’invio di messaggi privati.
Ciò che conta, spiega il Garante Privacy nel provvedimento, è la finalità con cui il messaggio privato è inoltrato.
In questo caso la finalità era squisitamente commerciale e, come tale, estranea alle condizioni d’uso di LinkedIn.
E quindi in contrasto con l’uso che l’utente può attendersi dalla piattaforma LinkedIn.
Ecco allora che l’invio del messaggio promozionale su LinkedIn è una forma di trattamento dati priva di idonea base giuridica, in quanto:
- manca il consenso dell’utente;
- non è svolta in adempimento di misure contrattuali;
- manca un obbligo di legge;
- e non sussistono neppure gli altri casi previsti dall’art. 6 comma 1 del GDPR.
“La condotta descritta ha pertanto comportato che il trattamento dei dati – concretizzato nella raccolta dei dati stessi e nell’invio di un messaggio per finalità promozionali – sia avvenuto in assenza di una idonea base giuridica, non essendo riconducibile ad alcuna delle condizioni di liceità di cui all’art. 6, par. 1 del Regolamento. Il trattamento, infatti, non è inquadrabile, per le ragioni anzidette, nell’esecuzione del contratto di servizio sottoscritto dagli utenti di Linkedin e l’interessata non aveva espresso uno specifico consenso ad essere contattata per finalità promozionali con tali modalità, né avrebbe potuto farlo dal momento che, come detto, tale finalità non è prevista“
Garante Privacy provvedimento n. n. 316 del 16 settembre 2021
Inviare messaggi promozionali su LinkedIn è quindi una forma di trattamento dati illegittima, secondo il Garante Privacy, alla luce dei termini d’uso della piattaforma.
Garante Privacy e messaggi promozionali LinkedIn: i messaggi InMail?
Nel caso affrontato dal Garante Privacy, il messaggio promozionale incriminato non era un messaggio sponsorizzato InMail.
I messaggi promozionali InMail appartengono a una specifica funzionalità della piattaforma LinkedInm.
Questo significa che tale finalità è espressamente regolamentata dai termini d’uso, e quindi coperta dal consenso espresso dall’utente con l’iscrizione a LinkedIn.
Ma v’è di più, il consenso alla ricezione di tali messaggi promozionali è impostato come opzione di default.
Se infatti accediamo all’area impostazioni e privacy -> comunicazioni -> chi può contattarti, troviamo la spunta dedicata al consenso alla ricezione di messaggi InMail.
Sarà sufficiente cambiare l’impostazione di default per negare il consenso e non ricevere più questa forma di comunicazione, la cui base giuridica legittimante è il nostro consenso.
Garante Privacy e messaggi promozionali LinkedIn: conclusioni
Il Garante Privacy con il provvedimento n. 316 del 16 settembre 2021, ha quindi ammonito la società di servizi immobiliari rispetto all’illecito invio di messaggi promozionali su LinkedIn.
Ha inoltre irrogato la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 a causa della mancata tempestiva risposta all’iniziale richiesta di chiarimenti.
Da questo provvedimento del Garante Privacy discendono alcune considerazioni in merito all’uso dei social network per finalità promozionali, e precisamente:
- occorre sempre porre attenzione ai termini e condizioni di utilizzo di ciascuna piattaforma;
- è quello il contratto che vincola gli utenti rispetto ai gestori e agli altri utilizzatori;
- per evitare segnalazioni, prima di trattare dati personali per finalità promozionali, occorre verificare di avere un consenso dell’interessato,
- consenso che dev’essere espresso e documentato;
- in caso di richiesta di chiarimenti da parte del Garante Privacy, occorre muoversi con celerità facendo riferimento a Professionisti in ambito privacy, onde evitare che il decorso del tempo comporti l’aggravio di costi e sanzioni.
Qui il link al provvedimento integrale del Garante Privacy n. 316 del 16 settembre 2021.
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