Infortunio Covid 19: il datore di lavoro è responsabile?

Infortunio Covid: la responsabilità civile del datore è automatica?

In tema di infortunio sul lavoro per infezione da Coronavirus, le normative che entrano in gioco sono molte, per questo occorre fare un po’ di chiarezza.

Le ipotesi che si profilano sono tre: indennizzo INAIL al lavoratore per infortunio da Covid-19, responsabilità civile del datore di lavoro e responsabilità penale.

Dobbiamo quindi fare un primo distinguo fra l’indennizzo INAIL, spettante al lavoratore a fronte dell’infortunio, e la responsabilità del datore di lavoro, sia essa di natura civile o penale.

Infortunio Covid: l’indennizzo INAIL

In caso di infortunio Covid sul luogo di lavoro, il Decreto Cura Italia ha espressamente previsto la tutela da parte di INAIL come infortunio sul lavoro.

Ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.L. 18/2020 (convertito con L. 27/2020), è infatti previsto che:

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato“.

I presupposti del riconoscimento dell’indennizzo INAIL

Come chiarito dall’INAIL con la circolare 20/5/2020 n. 22, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’infortunio Covid, l’istituto tiene in considerazione ogni circostranza del caso concreto.

Assumono, dunque, particolare rilevanza a questo fine, le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nonché il tempo di comparsa dell’infezione, oltre ad ogni altro elemento del caso concreto che assuma rilevanza ai fini dell’indagine.

In questo caso, l’analisi volta al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro, e la sua indennizzabilità, prescindono da eventuali profili di colpa in capo al datore di lavoro.

La condotta assunta da quest’ultimo, nell’organizzazione dell’attività d’impresa, insomma, non rileva ai fini dell’indennizzo da parte dell’INAIL.

Analogamente può affermarsi che, l’avvenuto riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL per l’infortunio Covid, non faccia scattare nessun automatismo rispetto all’eventuale responsabilità civile del datore di lavoro.

Infortunio Covid: la responsabilità civile del datore di lavoro

La responsabilità civile del datore di lavoro opera sulla base di presupposti diversi e totalmente autonomi rispetto all’indennizzo INAIL dell’infortunio Covid.

Mentre in quest’ultimo caso, infatti, il riconoscimento dell’indennità prescinde completamente dalla condotta assunta dal datore di lavoro rispetto al contagio, per aversi responsabilità civile, i presupposti sono molto più stringenti e soggetti ad un regime probatorio ben preciso.

La responsabilità civile da contagio (art. 2087 c.c.)

Nel caso di contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro, la responsabilità civile del datore di lavoro non scaturisce automaticamente dal verificarsi del contagio.

Perchè la stessa possa essere riconosciuta, infatti, sono necessari due passaggi ulteriori:

-la sussistenza dei presupposti;

-la dimostrazione degli stessi.

I presupposti che andranno dimostrati in corso di giudizio sono i seguenti: la colpa del datore di lavoro e nesso di causalità fra questa e il contagio del dipendente.

Vediamo dunque in cosa consistono i singoli presupposti perchè il datore di lavoro sia ritenuto responsabile dell’infortunio Covid del proprio dipendente.

I presupposti della responsabilità civile da infortunio Covid

Perchè l’infortunio Covid sul lavoro sia imputabile al datore di lavoro, è innanzitutto necessario che il datore di lavoro sia in colpa.

In quali casi il datore di lavoro è in colpa rispetto all’infortunio da Covid-19?

La colpa del datore di lavoro

Per poter individuare i confini della colpa datoriale, è necessario individuare i doveri sullo stesso gravanti a proposito di misure a tutela delle condizioni di lavoro.

Secondo l’art. 2087 c.c. l’imprenditore è tenuto a predisporre un ambiente ed un’organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute del lavoratore.

Per prevenire eventuali infortuni da Covid-19, pertanto, l’imprenditore dovrà adottare tutte le misure di protezione imposte non solo dalla legislazione nazionale, ma anche e soprattutto dai protocolli anti Covid adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ecco a tal proposito i link di rimando ai protocolli per il contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro e nel settore edile.

Il rispetto delle disposizioni in questione non determina, tuttavia, in automatico, l’esenzione da responsabilità civile del datore di lavoro.

Secondo i precedenti di Cassazione in materia, infatti, l’imprenditore deve altresì adottare le misure indicate dalle norme ordinarie di diligenza e di prudenza in relazione alle seguenti due variabili:

  • la concreta pericolosità del lavoro svolto;
  • la conoscenza dell’esistenza di fattori di rischio nel momento storico in cui si verifica il contagio sul lavoro (Cass. Civ. 13956/2012).

Ecco quindi che l’infortunio Covid sarà imputabile al datore di lavoro non solo nel caso in cui il danno sia conseguenza del mancato rispetto della normativa vigente, ma anche laddove sia causalmente connesso al mancato rispetto di più generali norme di prudenza.

E’ il caso della mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale di prima categoria (es. mascherine chirurgiche) nei luoghi di lavoro a basso rischio come gli uffici, piuttosto che, in caso di attività particolarmente esposte al rischio di contagio, al rispetto di più stringenti regole di prudenza, come l’utilizzo di dispositivi di terza categoria (es. mascherine FFP3).

A chi spetta la dimostrazione della colpa?

L’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il contagio spetta al datore di lavoro.

Secondo la Cassazione, sarà quest’ultimo a dover dimostrare di aver posto in essere quelle misure che, secondo il criterio di prevedibilità, avrebbero potuto impedire il contagio:

“imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cass. Civ. sent. 8911/2019).

Fino a che punto, però, l’imprenditore è tenuto ad osservare le norme di diligenza?

L’ambiente di lavoro dev’essere a rischio zero?

Per andare esente da responsabilità da contagio sul luogo di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto a rendere l’ambiente a rischio zero.

Sul punto la Cassazione ha infatti recentemente ricordato che sul datore di lavoro non grava un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile per evitare qualsiasi danno, al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”.

E’ dunque da escludersi una vigilanza ininterrotta sull’uso dei D.P.I. da parte del personale, dovendosi invece calibrare l’obbligo di vigilanza rispetto alle caratteristiche dell’impresa.

“l’assolvimento degli obblighi imposti da tale norma, deve essere verificato con riguardo alle peculiari caratteristiche dell’impresa, ai tipi di lavorazione ivi effettuati, all’entità del personale e ai diversi gradi di rischio. Ciò non comporta, peraltro, sempre ed in ogni caso, una sorveglianza ininterrotta o la costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, ma può anche sostanziarsi in una vigilanza generica, seppure continua ed efficace, intesa ad assicurare nei limiti dell’umana efficienza” (Cass. Civ. sent. 3282/2020).

Se il primo presupposto è la colpa del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare un inortunio Covid sul luogo di lavoro, il secondo requisito sposta il baricentro nel campo d’azione del lavoratore.

Il secondo presupposto: il nesso causale

Affinchè venga riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro per infortunio Covid è necessario che vi sia un nesso di causalità fra il contagio e la condotta colposa del datore di lavoro.

Ma cosa succede in casi in cui il contagio potrebbe aver avuto luogo al di fuori dell’ambiente lavorativo?

Nei casi di cd. “eziologia multifattoriale” dell’evento dannoso, come il contagio da Coronavirus, la prova richiesta è più rigorosa.

Non basterà dunque un’indagine asratta ed ipotetica sulle possibili cause, o concause, dell’infezione, ma sarà necessaria un’analisi puntuale che tenga in considerazione i seguenti fattori:

-le modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita dal dipendente;

-le condizioni dell’ambiente di lavoro;

-la durata e l’intensità dell’esposizione al rischio (Cass. Civ. 21825/2014).

Il metro di giudizio del nesso causale

Sulla base di tali elementi, il nesso causale e, quindi, la responsabilità civile del datore di lavoro, potrà essere riconosciuta e ciò potrà avvenire solo all’esito di una valutazione di tipo probabilistico.

Solamente laddove quell’infezione sia, secondo il criterio del più probabile che non, ascrivibile a quella condotta colposa, potrà riconoscersi la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio Covid.

“il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio” (Cass. Civ. 32486/2019)

A chi spetta la dimostrazione del nesso di causalità?

L’onere di dimostrare la correlazione, almeno in termini probabilistici, fra l’infezione sul luogo di lavoro e la condotta assunta dal datore di lavoro, incombe in capo al lavoratore.

In assenza di tale prova, la responsabilità civile da infortunio Covid non potrà essere riconosciuta.

Emblematico il caso in cui, a fronte dell’adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure necessarie a preservare la sicurezza sul luogo di lavoro, la condotta del lavoratore – che aveva omesso di agganciare alla cesta la cintura di sicurezza anticaduta – è stata ritenuta come causa esclusiva dell’evento, mandando esente da responsabilità l’impresa:

“immune da censure è da ritenersi la decisione della Corte territoriale che ha reputato insussistente la responsabilità del datore nella causazione del sinistro, in un contesto in cui è limpidamente emersa per quanto sinora detto – la fornitura da parte datoriale, dei necessari mezzi di protezione) non disgiunta dalla allegazione di istruzioni sull’uso degli stessi e dall’esercizio costante di una attività di vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite, attuata mediante il responsabile della sicurezza” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 12-11-2019) 11-02-2020, n. 3282).

In conclusione sull’infortunio Covid

In conclusione, l’avvenuto riconoscimento dell’indennizzo INAIL per infortunio Covid sul luogo di lavoro non rappresenta un precedente in termini di responsabilità civile datoriale, nè fa discendere alcun automatismo risarcitorio.

La responsabilità civile del datore di lavoro in caso di contagio da Covid consegue alla sussistenza ed alla dimostrazione dei presupposti della colpa e del nesso causale fra condotta e contagio.

E si tratta comunque di presupposti la cui dimostrazione grava rispettivamente sul datore di lavoro (nel senso dell’aver fatto tutto il possibile per impedire il contagio) e sul lavoratore (collegamento causale fra condotta dell’imprenditore ed infezione).

Ecco che quindi in mancanza di quanto sopra, alcuna responsabilità civile da infortunio Covid sarà ascrivibile al datore di lavoro.

Vuoi saperne di più? Scrivimi.

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: