Socio srl e diritto di ispezione: il caso pratico

Socio srl e diritto di ispezione, come muoversi?

Capita spesso che la gestione della srl rimanga in capo agli amministratori.

Raramente il socio legge gli estratti conto, sfoglia i libri verbali o chiede copia dei contratti stipulati dalla società.

Come può allora il socio srl controllare la gestione degli amministratori?

Proprio per evitare la mala gestio della compagine sociale, la legge mette a sua disposizione un potere di controllo molto potente.

Infatti, secondo l’art. 2476 II comma c.c., il socio che non partecipa all’amministrazione della società, può chiedere di accedere a tutti i documenti sociali.

Socio srl e diritto di ispezione: il diritto d’informazione

Il socio srl ha il diritto ad essere informato su ogni aspetto della gestione sociale.

Lo scopo del diritto d’informazione sancito dall’art. 2476 II comma c.c., permette al socio di fare una scelta consapevole in ordine a diversi aspetti, come:

  • esercitare il diritto di voto in assemblea;
  • esercitare il diritto d’opzione in caso di aumento di capitale;
  • esercitare il diritto di recesso;
  • promuovere l’azione di responsabilità per mala gestio verso gli amministratori;
  • chiedere la revoca degli amministratori stessi.

Grazie a questo strumento, il socio mantiene il controllo sulla gestione sociale, rendendosi di fatto parte attiva della stessa.

Socio srl e diritto di ispezione ex art. 2476 c.c.: quali atti visionare?

Nel diritto di informazione del socio di srl rientrano tutti gli atti che interessano la vita della società.

Il socio di srl ha quindi accesso a documenti come:

  • i verbali delle assemblee del CdA,
  • i bilanci,
  • gli atti notarili,
  • i contratti,
  • la corrispondenza,
  • la documentazione bancaria (estratti conto ecc.),
  • risultanze del cassetto fiscale,
  • tutto quanto non sia stato prima portato a sua conoscenza.

Insomma, l’accesso è garantito a tutti gli atti di natura amministrativa, contabile e finanziaria della srl.

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Sul punto, infatti, i Giudici riconoscono il diritto del socio senza limiti:

l’esercizio di tale facoltà non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede, ed in genere dalle esigenze di tutela della società medesima” (Trib. Bologna, ord. 18.6.2020).

Ma come può il socio orientarsi in tale mole di documenti?

Socio srl e diritto di ispezione: è ammessa la delega?

La legge consente al socio di srl la facoltà di delegare un professionista di fiducia che in suo nome e per suo conto, previa esibizione di delega scritta, acceda alla documentazione sociale e ne estragga copia.

Non sempre però gli amministratori danno corso alla richiesta di accedere ai documenti.

Socio srl e diritto di ispezione: cosa fare se la società non risponde?

Cosa fare se gli amministratori, o i consulenti depositari dei libri contabili, fanno orecchie da mercante?

In questo caso, il diritto del socio trova tutela attraverso il ricorso cautelare al Giudice.

Grazie al procedimento d’urgenza in Tribunale, ex art. 700 c.p.c., il socio ottiene dal Giudice un provvedimento che:

ordina alla società, in persona degli amministratori di consentire al socio, o a persone da lui incaricate, di accedere alla sede legale od a qualsiasi altro luogo ove siano reperibili i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione, con autorizzazione a disporne per il tempo necessario ad un idoneo esame, nonché ad estrarre copia a spese del medesimo socio l’esibizione di tutta la documentazione richiesta” (Trib. Bologna, ord. 18.6.2020).

Il caso

Per azionare il diritto in questione, il socio deve comunicare per iscritto alla società, l’intenzione di visionare i documenti.

In caso di risposta positiva, potrà delegare per iscritto un professionista e provvedere all’estrazione delle copie a sue spese.

Se invece non ottiene risposta o, di fatto, la società ostacola l’esercizio del diritto in questione, il socio dovrà agire in via d’urgenza con ricorso al Tribunale.

Il Giudice emette quindi un ordine di esibizione dei documenti, con contestuale condanna al rimborso delle spese legali, nei confronti della società.

Socio srl e diritto di ispezione: in conclusione

In ogni caso, per rendere effettiva questa forma di controllo della gestione sociale, è bene che il socio si affidi a professionisti in grado di muoversi sul campo con scioltezza e precisione.

Questo consente di reperire la documentazione necessaria nel minor numero di accessi possibile, riducendo così tempi e costi dell’intervento.

E in caso di diniego, ricorrere in via d’urgenza per rendere effettivo il potere di controllo.


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Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

3 pensieri riguardo “Socio srl e diritto di ispezione: il caso pratico

  1. buongiorno Avvocato,
    entro che termine l’amministratore deve mettere a disposizione i documenti richiesti dal socio?

  2. Buongiorno Avv. Lasagna, c’è una scadenza temporale dal ricevimento della richiesta di accesso agli atti entro cui l’amministratore, o chi per lui, deve garantire tale accesso? 15, 20, 30gg. o più dal ricevimento della richiesta di accesso? Grazie. Cordialità

  3. Salve, vorrei sapere se il mio professionista di fiducia può fare richiesta e di conseguenza ricevere la documentazione via pec

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