Tutela della privacy in condominio: spese e telecamere

Privacy in condominio: quali tutele?

Con l’avvento del GDPR la normativa privacy è stata profondamente rivisata, ma come funziona la privacy tra condomini?

Iniziamo col dire che quando si parla di privacy, i profili da considerare sono molteplici.

In questo articolo ci concentriamo su due nodi spesso dibattuti:

  • la divulgazione dei nomi dei condomini morosi e
  • l’installazione di videocamere di sorveglianza in condominio.

Privacy in condominio: le spese condominiali e i nomi dei morosi

Accade di frequente che uno o piĂą condomini abbiano delle spese arretrate da saldare.

Di questo viene dato atto dall’amministratore nel rendiconto, in cui vengono indicate le somme di pertinenza di ciascun condomino, ma fino a che punto la privacy del condomino moroso è tutelata?

I nominativi dei condomini morosi possono essere divulgati?

Sul punto occorre fare un distinguo tra:

  • rapporti interni al condominio:
    • fra amministratore e condomini, o fra condomini che leggono il rendiconto o partecipano all’assemblea;
  • rapporti esterni al condominio:
    • con terzi estranei alla compagine condominiale,
      • come l’impresa esecutrice dei lavori, visitatori, ecc.

Nei rapporti interni al condominio, ciascun condomino ha il diritto di conoscere l’eventuale morositĂ  di un altro partecipante al condominio.

Non si possono quindi addurre ragioni di privacy che impediscano ai condomini di sapere se ci sono morositĂ  e per quali importi.

Questo perché ciascun condomino è comproprietario delle parti comuni e ben potrebbe essere chiamato a rispondere della morosità altrui, in caso di insolvenza del condomino moroso.

Ecco allora che la morositĂ  altrui investe anche la sua posizione.

E nei rapporti esterni come si atteggia la privacy in condominio?

In linea di massima vige la tutela della privacy sui nominativi dei condomini morosi:

è ad esempio vietato affiggere in bacheca avvisi con i nominativi dei condomini morosi che potrebbero quindi essere visti dai visitatori dello stabile.

Ma questa regola contempla un’eccezione rispetto ai fornitori.

I creditori del condominio hanno per legge diritto a ottenere dall’amministratore i nominativi dei condomini morosi per poterli aggredire in caso di insolvenza.

L’amministratore (..) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi

Art. 63 I comma disp. att. c.c.

Ad esempio l’impresa edile che, dopo aver rifatto la facciata condominiale, non è stata saldata del corrispettivo lavori, potrĂ  ottenere dall’amministratore l’indicazione di chi è rimasto indietro con i pagamenti per agire direttamente nei suoi confronti.

Ecco allora che anche in questo caso non potranno essere addotte ragioni di privacy a tutela dei nominativi dei condomini morosi.

Che dire poi della privacy condominiale qualora si vogliano installare delle telecamere in condominio?

Telecamere in condominio: i 2 profili di privacy

Nel caso si vogliano installare delle telecamere in condominio, l’obiettivo dev’essere quello di tutelare l’immagine delle persone coinvolte, vediamo come.

Le immagini delle persone sono un dato personale che per essere trattato (ad esempio raccolto con le videocamere), richiede il consenso consapevole dell’interessato.

Così come veniamo informati dei sistemi di tracciamento (es. cookies) presenti sui siti web che visitiamo, dobbiamo poter sapere se un determinato luogo è sottoposto a videosorveglianza prima di accedervi.

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Ma andiamo con ordine.

Nel caso delle telecamere in condominio, occorre distinguere se le videocamere vengono installate:

  • dal singolo condomino per ragioni di sicurezza, o
  • dall’amministratore di condominio.

Nel primo caso, è necessario che l’obiettivo sia puntato sulle parti di proprietĂ  esclusiva del condomino:

come il pianerottolo, piuttosto che il giardino privato.

Così facendo non verranno intercettate immagini di terzi e l’obbligo di informativa non sarĂ  necessario.

Diverso il caso delle telecamere in condominio installate dall’amministratore su decisione assembleare e puntate sulle parti comuni:

come l’ingresso del condominio, i locali garages, ecc.

In questi casi le telecamere potranno riprendere le immagini dei singoli condomini ma anche di terzi avventori dello stabile.

Ecco che allora sarĂ  necessario predisporre l’apposita informativa da affiggere nelle aree interessate dalla ripresa, in modo da informare i possibili interessati circa la presenza delle videocamere di sorveglianza.

Non solo.

Le immagini così acquisite andranno conservate per un periodo molto breve: 24 ore al massimo dalla rilevazione.

Sul punto si è espresso il Garante:

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell´autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria

Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

Specifiche estensioni di durata sono poi previste per particolari categorie di soggetti, come gli istituti di credito.

E una volta raccolti questi dati, chi può accedervi?

Videosorveglianza condominio: chi può vedere le immagini?

Una volta acquisite le immagini dalle telecamere in condominio, l’accesso al file deve essere consentito solo ed esclusivamente al titolare del trattamento, che nel caso del condominio è l’amministratore.

Quest’ultimo dovrĂ  quindi adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per escludere l’accesso alle immagini a soggetti non autorizzati, curandone la cancellazione nei termini previsti per legge.

Privacy in condominio: conclusioni

La privacy in condominio assume diversi aspetti a seconda del tipo di dato trattato e dalla forma del trattamento.

Dai nominativi dei condomini morosi alle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza, la normativa privacy trova applicazione anche in condominio con regole peculiari.

Nel caso dei nominativi dei morosi infatti, il terzo creditore potrĂ  ottenere i riferimenti e agire sulla scorta di quanto prevede la legge, potendo quindi legittimamente accedere a tali dati.

Diverso il caso delle telecamere in condominio, dove è obbligatorio fornire l’apposita informativa, anche attraverso il modello di cartello messo a disposizione dal Garante a questo link.

A seconda del tema quindi, la normativa trova diversa applicazione.

Fra i servizi forniti dallo Studio Legale Lasagna, c’è anche la consulenza in materia di privacy in condominio.


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Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari OpportunitĂ  dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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