Caparra e Covid19: quando è dovuto il rimborso?

Eventi, viaggi e rapporti di fornitura.

Sono tutte realtà che, più o meno direttamente, sono state travolte dal lockdown.

Ecco quindi che, con il fermo forzato, molti di noi stanno rinviando gran parte degli eventi che si sarebbero dovuti tenere da qui ai prossimi mesi.

La domanda sorge spontanea: caparra e Covid19, quando è dovuto il rimborso?

Il diritto al rimborso

La domanda che più spesso ci troviamo a d affrontare è se l’acconto che abbiamo corrisposto debba esserci restituito o meno.

La risposta a questa domanda varia a seconda dei casi.

Ipotesi A

Se l’accordo è stato formulato per iscritto, che si tratti di una lettera d’incarico, un ordinativo, piuttosto che un contratto, occorre fare riferimento alle clausole in esso contenute.

Ipotesi B

In mancanza di accordo scritto, per valutare se il rimborso della caparra è dovuto, dobbiamo fare riferimento alla data in cui l’evento si sarebbe dovuto svolgere.

E’ infatti necessario distinguere fra due casi:

  1. se l’evento si sarebbe potuto tenere, e noi decidiamo di rimandare per scrupolo o valutazioni personali;
  2. o se invece il momento in cui si sarebbe dovuto svolgere l’evento è stato direttamente interessato dal lockdown;

Solamente in quest’ultimo caso, infatti, la caparra ci dovrà essere restituita.

Questo perchè, il fermo forzato imposto dai provvedimenti governativi è una causa di forza maggiore che ci impedisce di poter godere della prestazione o del servizio prenotato.

Un esempio pratico di questo caso è riportato in questo articolo.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’evento debba svolgersi fuori dal periodo di fermo forzato, il rinvio o la disdetta del servizio si configura come inadempimento.

Questo legittima la parte che ha ricevuto la caparra a trattenerla, ai sensi dell’art. 1385 secondo comma c.c.

Il diritto a ricevere il doppio della caparra

Cosa succede se invece, ad essere inadempiente, è la parte che ha ricevuto la caparra?

Nel caso in cui l’organizzatore o il prestatore d’opera che ha ricevuto l’acconto, decida di annullare l’evento o il servizio – nonostante fosse tecnicamente possibile svolgerlo – è tenuto a corrispondere il doppio della caparra ricevuta.

Occorre però sottolineare che questa ipotesi si verifica solamente nel caso in cui l’evento si collochi al di fuori del periodo di fermo forzato.

Altrimenti, infatti, la prestazione rimane impossibile e l’inadempimento diviene giustificato.

In conclusione

In tela di caparra e Covid19, il rimborso è dovuto solo in alcuni casi.

Se l’evento non può tenersi in quanto vietato dai provvedimenti governativi, la caparra dovrà essere restituita.

Non così, invece, nel caso in cui il rinvio o la disdetta dipendano da motivazioni soggettive e personali.

Nel caso in cui l’annullamento venga invocato dalla parte che ha ricevuto la caparra, nel caso in cui l’evento sia tecnicamente possibile, l’altra parte avrà diritto a ricevere il doppio dell’importo, ai sensi dell’art. 1385 secondo comma c.c.

Vuoi saperne di più? Scrivimi.

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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