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Contratto sviluppo sito web: di cosa si tratta
Il contratto sviluppo sito web è l’accordo fra Web Agency e Committente, con cui la prima si impegna a realizzare il sito web richiesto dal cliente, curandone in alcuni casi anche la manutenzione.
Le attività che possono formare oggetto di questo contratto sono le più varie: dalla realizzazione del sito web informativo, allo sviluppo di un portale contenente dati sensibili, sino alla gestione dell’e-Commerce.
Per evitare di incorrere in possibili responsabilità connesse a questo grado di complessità elevato, il contratto per lo sviluppo sito web assume una valenza essenziale.
Sono molti gli sviluppatori che lavorano con il preventivo scritto: questo rappresenta una prima forma di tutela dal punto di vista legale, ma non sempre si rivela sufficiente.
Contratto sviluppo sito web: il preventivo è sufficiente?
Un buon preventivo ha un alto grado di dettaglio, così da chiarire fino a che punto si spinge l’attività della Web Agency rispetto al corrispettivo pattuito.
Ad esempio il preventivo può indicare:
- se il sito è responsive,
- l’eventuale fornitura di video-presentazioni;
- la struttura del sito e il numero di pagine,
- l’eventuale realizzazione di campagne di ADV (Google, social media)
- per un periodo predefinito, con un calendario editoriale condiviso,
- attività di supporto e di manutenzione annua.
Il preventivo dettagliato è indispensabile per stabilire entità e qualità della prestazione svolta, ma non può prevedere tutti gli aspetti legali del contratto.

Contratto sviluppo sito web: il contenuto
Se il preventivo rappresenta la prima forma di tutela, il contratto rimane la protezione legale più forte.
È proprio il contratto a regolamentare quei dettagli che, se lasciati alla libera interpretazione delle parti, possono portare a incomprensioni.
Ecco la check-list con alcuni degli aspetti che il contratto per fornitura di servizi web può andare a disciplinare:
- a chi è intestato il nome a dominio (cd. domain name) del sito web?
- servizio di hosting: importi e scadenza dei rinnovi in mancanza dei quali il sito web rischia di essere oscurato;
- l’esonero di responsabilità della Web Agency in caso di ritardato rinnovo e/o di guasti tecnici che impediscano il funzionamento del sito web
- per l’e-Commerce questo potrebbe causare danni patrimoniali ingenti,
- modalità di svolgimento del collaudo del sito web: momento a partire dal quale, in assenza di contestazioni da parte del cliente, il lavoro si intende accettato,
- la consegna delle credenziali di accesso al sito web:
- solo con poteri di editing o come Admin?
- l’esonero da responsabilità per eventuali modifiche apportate dall’utente alla piattaforma, successivamente alla consegna del lavoro;
- l’esonero di responsabilità della Web Agency nel caso in cui le foto fornite siano coperte dal diritto d’autore;
- disciplina del trattamento dati a norma di GDPR e nomina del Responsabile del Trattamento nel caso in cui la Web Agency mantenga la gestione della piattaforma.
Ecco allora che anche il contratto gioca un ruolo cruciale nello stabilire obblighi e responsabilità nel rapporto fra Web Agency e committente, soprattutto sul lungo periodo.
Nel caso pratico che segue, un esempio di controversia frequente che nasce dalla mancanza di un contratto.
Contratto sviluppo sito web: il caso studio
Il Committente incarica la Web Agency dell’attività di consulenza e sviluppo di un sito web per la vendita di esperienze online, inclusa l’attività di digital marketing.
Dopo l’inoltro via e-mail del preventivo, il Committente versa un acconto del 30%.
Durante lo sviluppo del progetto, sorgono contrasti su chi debba fornire i testi del sito web.
Il preventivo nulla dice sul punto.
Nessun contratto è stato stipulato.
A chi spetta dunque provvedere ai testi?
In mancanza di accordo scritto, stabilire “chi fa cosa” è questione di interpretazione.
Il conflitto si è acuito, tanto da far venir meno il rapporto di fiducia.
Dalla rottura sono quindi emersi successivi contrasti:
- il committente lamentava che il sito web non fosse in linea con le sue aspettative, sospendendo il versamento del saldo,
- mentre la Web Agency vedeva sempre più ridotto il margine orario del compenso.
In assenza di una regolamentazione scritta, è difficile risalire a chi vada imputata la responsabilità dell’inadempimento: al cliente che non salda il corrispettivo, o al professionista che non porta avanti il lavoro?
In questo caso, per evitare di ricorrere al Tribunale, le parti hanno sciolto il vincolo rebus sic stantibus.
Questa soluzione comporta:
- la perdita dell’acconto da parte del Committente,
- la perdita dell’incarico da parte della web Agency
- (nell’esempio in questione con un mancato guadagno del 70% sul valore dell’incarico).
Contratto sviluppo sito web: conclusioni
Ecco allora che se il preventivo dettagliato è una prima forma di tutela per regolare il rapporto, è con il contratto che l’accordo si svolge con chiarezza e continuità.
I vantaggi legati all’adozione del contratto per la fornitura di servizi web sono molteplici:
- sapendo di aver aderito al regolamento contrattuale, il Committente è molto più incline a rispettarne il contenuto;
- ciascuna parte contrattuale sa cosa aspettarsi dall’altra;
- valorizza il margine orario del professionista;
- individua e distribuisce le responsabilità;
- ciascuna parte sa cosa aspettarsi dall’altra.
Ecco allora che adottare uno schema contrattuale per la fornitura di servizi web significa instaurare un rapporto destinato a durare nel tempo.
Come fare?
Rivolgersi a un professionista legale che conosca il mondo del web con cui:
- analizzare il modo di lavorare della Web Agency;
- individuare le problematiche più frequenti e la loro origine;
- verificare quali clausole è necessario inserire nel caso concreto;
- predisporre un contratto chiaro e funzionale al business di riferimento
è la soluzione per lavorare con la giusta tutela ed evitare di veder ridotto il margine orario.
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