Contratto sviluppo sito web: il caso studio

Contratto sviluppo sito web: di cosa si tratta

Il contratto sviluppo sito web è l’accordo fra Web Agency e Committente, con cui la prima si impegna a realizzare il sito web richiesto dal cliente, curandone in alcuni casi anche la manutenzione.

Le attività che possono formare oggetto di questo contratto sono le più varie: dalla realizzazione del sito web informativo, allo sviluppo di un portale contenente dati sensibili, sino alla gestione dell’e-Commerce.

Per evitare di incorrere in possibili responsabilità connesse a questo grado di complessità elevato, il contratto per lo sviluppo sito web assume una valenza essenziale.

Sono molti gli sviluppatori che lavorano con il preventivo scritto: questo rappresenta una prima forma di tutela dal punto di vista legale, ma non sempre si rivela sufficiente.

Contratto sviluppo sito web: il preventivo è sufficiente?

Un buon preventivo ha un alto grado di dettaglio, così da chiarire fino a che punto si spinge l’attività della Web Agency rispetto al corrispettivo pattuito.

Ad esempio il preventivo può indicare:

  • se il sito è responsive,
  • l’eventuale fornitura di video-presentazioni;
  • la struttura del sito e il numero di pagine,
  • l’eventuale realizzazione di campagne di ADV (Google, social media)
    • per un periodo predefinito, con un calendario editoriale condiviso,
  • attività di supporto e di manutenzione annua.

Il preventivo dettagliato è indispensabile per stabilire entità e qualità della prestazione svolta, ma non può prevedere tutti gli aspetti legali del contratto.

contratto sviluppo sito web

Contratto sviluppo sito web: il contenuto

Se il preventivo rappresenta la prima forma di tutela, il contratto rimane la protezione legale più forte.

È proprio il contratto a regolamentare quei dettagli che, se lasciati alla libera interpretazione delle parti, possono portare a incomprensioni.

Ecco la check-list con alcuni degli aspetti che il contratto per fornitura di servizi web può andare a disciplinare:

  • a chi è intestato il nome a dominio (cd. domain name) del sito web?
  • servizio di hosting: importi e scadenza dei rinnovi in mancanza dei quali il sito web rischia di essere oscurato;
  • l’esonero di responsabilità della Web Agency in caso di ritardato rinnovo e/o di guasti tecnici che impediscano il funzionamento del sito web
    • per l’e-Commerce questo potrebbe causare danni patrimoniali ingenti,
  • modalità di svolgimento del collaudo del sito web: momento a partire dal quale, in assenza di contestazioni da parte del cliente, il lavoro si intende accettato,
  • la consegna delle credenziali di accesso al sito web:
    • solo con poteri di editing o come Admin?
  • l’esonero da responsabilità per eventuali modifiche apportate dall’utente alla piattaforma, successivamente alla consegna del lavoro;
  • l’esonero di responsabilità della Web Agency nel caso in cui le foto fornite siano coperte dal diritto d’autore;
  • disciplina del trattamento dati a norma di GDPR e nomina del Responsabile del Trattamento nel caso in cui la Web Agency mantenga la gestione della piattaforma.

Ecco allora che anche il contratto gioca un ruolo cruciale nello stabilire obblighi e responsabilità nel rapporto fra Web Agency e committente, soprattutto sul lungo periodo.

Nel caso pratico che segue, un esempio di controversia frequente che nasce dalla mancanza di un contratto.

Contratto sviluppo sito web: il caso studio

Il Committente incarica la Web Agency dell’attività di consulenza e sviluppo di un sito web per la vendita di esperienze online, inclusa l’attività di digital marketing.

Dopo l’inoltro via e-mail del preventivo, il Committente versa un acconto del 30%.

Durante lo sviluppo del progetto, sorgono contrasti su chi debba fornire i testi del sito web.

Il preventivo nulla dice sul punto.

Nessun contratto è stato stipulato.

A chi spetta dunque provvedere ai testi?

In mancanza di accordo scritto, stabilire “chi fa cosa” è questione di interpretazione.

Il conflitto si è acuito, tanto da far venir meno il rapporto di fiducia.

Dalla rottura sono quindi emersi successivi contrasti:

  • il committente lamentava che il sito web non fosse in linea con le sue aspettative, sospendendo il versamento del saldo,
  • mentre la Web Agency vedeva sempre più ridotto il margine orario del compenso.

In assenza di una regolamentazione scritta, è difficile risalire a chi vada imputata la responsabilità dell’inadempimento: al cliente che non salda il corrispettivo, o al professionista che non porta avanti il lavoro?

In questo caso, per evitare di ricorrere al Tribunale, le parti hanno sciolto il vincolo rebus sic stantibus.

Questa soluzione comporta:

  • la perdita dell’acconto da parte del Committente,
  • la perdita dell’incarico da parte della web Agency
    • (nell’esempio in questione con un mancato guadagno del 70% sul valore dell’incarico).

Contratto sviluppo sito web: conclusioni

Ecco allora che se il preventivo dettagliato è una prima forma di tutela per regolare il rapporto, è con il contratto che l’accordo si svolge con chiarezza e continuità.

I vantaggi legati all’adozione del contratto per la fornitura di servizi web sono molteplici:

  • sapendo di aver aderito al regolamento contrattuale, il Committente è molto più incline a rispettarne il contenuto;
  • ciascuna parte contrattuale sa cosa aspettarsi dall’altra;
  • valorizza il margine orario del professionista;
  • individua e distribuisce le responsabilità;
  • ciascuna parte sa cosa aspettarsi dall’altra.

Ecco allora che adottare uno schema contrattuale per la fornitura di servizi web significa instaurare un rapporto destinato a durare nel tempo.

Come fare?

Rivolgersi a un professionista legale che conosca il mondo del web con cui:

  • analizzare il modo di lavorare della Web Agency;
  • individuare le problematiche più frequenti e la loro origine;
  • verificare quali clausole è necessario inserire nel caso concreto;
  • predisporre un contratto chiaro e funzionale al business di riferimento

è la soluzione per lavorare con la giusta tutela ed evitare di veder ridotto il margine orario.


Vuoi saperne di più?

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

error: Content is protected !!
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: