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Contratti di fornitura e Coronavirus: quali sono le clausole inserire?
La fase due coincide con la ripresa delle attività produttive e con essa ripartono le negoziazioni commerciali.
Si pone però il problema di capire come regolare i nuovi contratti di fornitura nascenti, alla luce delle mutate condizioni del mercato.
C’è un aspetto cruciale da tenere in considerazione nella redazione dei nuovi contratti: l’epidemia non è più una circostanza imprevedibile.
Se ad inizio pandemia ci siamo interrogati sulla possibilità di invocare l’impossibilità sopravvenuta con riferimento ai rapporti in essere, per i nuovi contratti il discorso è diverso.
Oggi, infatti, la pandemia non può più essere considerata come un evento improvviso e imprevedibile al momento della stipula del nuovo contratto, sicchè l’impossibilità sopravvenuta viene meno.
Contratti di fornitura e Coronavirus, che fare?
Per evitare future brutte sorprese in relazione ai contratti di fornitura dopo il Coronavirus, è opportuno stipulare accordi quanto più attualizzati e dettagliati possibile.
E’ infatti ragionevole ritenere che le conseguenze della pandemia potranno avere ripercussioni sui rapporti commerciali ancora per un lungo periodo di tempo.
Per questo è importante delineare sin d’ora i rischi, e le relative conseguenze, in considerazione degli scenari futuri.
Ciò anche in previsione di una possibile, anche se scongiurata, ripresa dell’epidemia.
Le nuove condizioni contrattuali
Nei contratti di fornitura stipulati dopo il Coronavirus, è essenziale andare ad inserire le seguenti clausole.
Il ripresentarsi del contagio
Prevedere le conseguenze del rapporto in caso di ritorno del contagio è essenziale per limitare al massimo il rischio di inconvenienti futuri.
In questo modo è possibile prevedere sin d’ora la sospensione dell’esecuzione della prestazione e le relative conseguenze, ivi incluso il passaggio del rischio.
La variazione dei prezzi
Analogamente è bene inserire la previsione della soglia dei prezzi delle materie prime oltre le quali la prestazione contrattuale diventa eccessivamente onerosa.
Gli strumenti per disciplinare le conseguenze, in questo caso, sono rappresentati dalla clausola di risoluzione espressa, oppure dalla rinegoziazione dell’accordo stesso.
Specifici eventi e rischi connessi
A seconda del settore merceologico, è bene inserire singole circostanze di rilievo che seppur oggi non prevedibili, si teme possano verificarsi.
Ad esempio, nel settore delle forniture navali, possiamo prevedere e disciplinare l’ipotesi di blocco dei cantieri navali in caso di ripresa della pandemia.
Ecco quindi che in questo caso è necessaria la previsione della clausola di risoluzione del contratto, piuttosto che la sua rinegoziazione.
Le conseguenze
All’inserimento di ciascuna delle predette clausole, si affianca la previsione delle conseguenze legate al verificarsi dell’evento dedotto.
In questo senso, l’effetto potrà essere:
– la risoluzione del contratto (es. clausola di risoluzione espressa),
– la rimessione in discussione degli accordi (es. clausola di rinegoziazione),
-la sospensione della sua esecuzione per il perdurare dell’evento (cd. clausola di salvaguardia).
Tutte queste disposizioni consentono infatti di stabilire ab origine l’allocazione del rischio legato al verificarsi dei singoli eventi dedotti in condizione.
Per esempio, in caso di sospensione dell’esecuzione del contratto, la responsabilità da ritardo viene meno.
Analogamente, le conseguenze in caso di caso di scioglimento del vincolo vanno individuate nei meccanismi restitutori.
In conclusione
Rispetto ai contratti nascenti nella fase due, lo stato di pandemia e i provvedimenti restrittivi dell’autorità non possono più considerarsi circostanze sopravvenute ed imprevedibili.
Di conseguenza, per evitare future brutte sorprese, è necessario confezionare i nuovi rapporti negoziali in modo dettagliato ed in stretta considerazione del contesto in cui vanno ad inserirsi.
Quanto più il rapporto viene, infatti, arricchito di dettagli a monte, quanto sarà più semplice gestire eventuali conflitti a valle.
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