Fotografia su commissione: a chi spettano i diritti di utilizzo delle immagini?

Nel campo della fotografia su commissione la Legge sul Diritto d’Autore parla chiaro: i diritti di utilizzo delle immagini spettano al committente, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.

Prima di entrare nel dettaglio di quello che dice la norma, occorre distinguere il tipo di fotografia commissionata.

Fotografia su commissione: le foto tutelate

A proposito di fotografia su commissione, la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) distingue le foto in due categorie:

  • le opere fotografiche (art. 2 e ss.) e
  • le fotografie semplici (art. 87 e ss.).

A seconda della tipologia di foto, è prevista una tutela più o meno incisiva dei diritti dell’autore.

L’opera fotografica è rappresentata da quegli scatti dotati di particolare creatività dove emerge il:

potenziale suggestivo, tale da riflettere la personalità dell’autore quale espressione delle sue libere scelte creative di realizzazione del ritratto, sorrette da un’apprezzabile capacità artistica che travalichi la semplice cronaca fotografica, a prescindere dall’elevata qualità grafica dello scatto

Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 23-04-2020

All’opera fotografica la legge sul diritto d’autore accorda tutela piena con riconoscimento in capo all’autore di tutti i diritti morali ed economici.

Come abbiamo visto in questo articolo, il fotografo acquista il diritto di vedersi riconosciuta la paternità della foto con il semplice scatto, acquisendo tutti i diritti di utilizzo delle immagini a prescindere da alcuna formalità.

La foto semplice invece è:

una mera rappresentazione della realtà, ancorché mediante tecniche fotografiche particolarmente raffinate o complesse (Trib. Milano, 17 aprile 2008; Trib. Milano, 21 ottobre 2004)

Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 23-04-2020

Anche nel caso della fotografia semplice, il diritto d’autore nasce con lo scatto, ma la norma attribuisce una tutela meno incisiva alla semplice fotografia.

Il fotografo autore di semplici fotografie rischia più facilmente di perdere i diritti di utilizzo delle immagini.

Questo accade non solo nel caso delle foto su commissione, ma anche in mancanza dell’indicazione sulla foto di data e autore dello scatto.

Secondo l’art. 90 LDA, infatti, se sulla foto semplice l’autore non indica il suo nome e la data, la pubblicazione della foto senza il consenso del fotografo non è considerata abusiva.

Fotografia su Commissione | Casi di Violazione del Diritto d'Autore | Diritti Utilizzo Immagini | Fotografia su Commissione Diritto d’Autore | Foto su Commissione Diritto d’Autore | Riservi ogni diritto di pubblicazione sulle fotografie del matrimonio | pubblicare e condividere fotografie differenze cosa prevede la legge | diritto di cronaca fotografia | diritti di utilizzo delle immagini | diritti d'autore su fotografie | diritto all'immagine fotografia | servizio fotografico diritto d'autore
| legge sul diritto d'autore | cessione diritti immagini fotografiche | pubblicazione immagini lavori diritto d'autore e liberatoria proprietari immobile

Come abbiamo visto in questo articolo, in alcuni casi la pubblicazione della foto su Facebook è sufficiente a ritenere integrata l’indicazione di autore e data dello scatto.

Vediamo dunque come evitare il rischio di perdere i diritti di utilizzo delle immagini in caso di fotografia su commissione.

Foto su commissione: a chi spettano i diritti di utilizzo delle immagini?

Nel caso di foto su commissione, ad esempio per ritrarre i prodotti gastronomici di un ristorante, la legge prevede che i diritti di utilizzo delle immagini spettino al committente, salvo patto contrario (art. 88 III comma LDA).

Questa previsione riguarda le sole foto semplici, e non l’opera fotografica.

La distinzione fra opera creativa e foto semplice, però, è un costrutto giurisprudenziale, sicché al momento della fotografia su commissione, l’autore non può qualificare gli scatti nell’uno o nell’altro modo.

Ecco allora che per evitare di perdere tutti i diritti di utilizzo delle immagini, in caso di contestazioni, il fotografo ben potrà dotarsi di un buon contratto dove indicare:

  • quali diritti di utilizzo delle immagini cedere al ristorante e
  • quali conservare per sè,
    • magari cedendoli un domani a terzi quale proprietario dell’opera.

È il caso del contratto in cui il food photographer cede il solo diritto di riproduzione del servizio fotografico, riservandosi i diritti di modifica delle foto e di loro distribuzione a terzi.

Questa previsione gli consentirà di schermarsi dalla norma che prevede l’automatica cessione di tutti i diritti.

La norma in questione trova un temperamento nel caso della ritrattistica (es. matrimoni, foto professionali).

In questo caso il committente (es. la sposa) non acquista automaticamente i diritti di utilizzo delle immagini in esclusiva, ma il suo diritto d’uso concorre con quello del fotografo (art. 98 LDA).

Il wedding photographer resta quindi titolare dei diritti di utilizzo delle immagini, ma in parallelo tali diritti competono anche agli sposi.

Per evitare che questi possano poi modificare o distribuire le foto, anche in questo caso, il contratto è lo strumento più idoneo.

Ecco quindi che nel caso di fotografia su commissione è bene valutare a priori la situazione concreta e i possibili utilizzi futuri delle foto, inclusi i soggetti che entreranno in possesso del servizio.

Così da stabilire subito gli utilizzi del materiale ed evitare spiacevoli sorprese.

Fotografia su commissione: perché il contratto può salvare il lavoro?

Come abbiamo visto, il fotografo che lavora senza contratto si espone al rischio di perdere i diritti di sfruttamento economico dell’opera.

Nel caso di fotografie scattate su commissione, infatti, l’art. 88 della Legge sul Diritto d’Autore stabilisce che i diritti di sfruttamento economico spettano al committente, salvo patto contrario e pagamento di un “equo compenso” al fotografo.

Questo significa che se il food photographer realizza la fotografia su commissione per la pasticceria senza un contratto che preveda questo aspetto, si troverà a cedere, in modo del tutto inconsapevole, i diritti di sfruttamento economico del servizio fotografico.

Non solo quindi i diritti di riproduzione delle fotografie, ma anche diritti come quello di distribuzione o noleggio della foto a terzi.

Ecco allora che nel caso del servizio su commissione, l’accordo che riserva al fotografo i diritti di modifica o distribuzione assume un ruolo cruciale.

E il wedding planner che condivide sui social gli scatti del fotografo senza citarlo?

In questo caso il fotografo ben potrà chiedere la menzione (tag) da parte della persona che condivide lo scatto, a tutela del diritto al riconoscimento della paternità dell’opera.

Diversamente accade in presenza di un contratto che disciplina l’uso delle fotografie.

In questo caso, il fotografo può indicare in contratto che la condivisione dovrà sempre avvenire con il suo tag, oppure limitare la pubblicazione dei suoi scatti, non cedendo il diritto di riproduzione degli stessi ai fornitori dell’evento.

Ma prima di trovare i propri scatti online, magari condivisi da terzi senza menzione, cosa può fare il fotografo per tutelare il frutto del suo lavoro nei confronti di chi entra in possesso delle sue foto?

Grazie al contratto il fotografo stabilisce in anticipo con il committente “chi può fare cosa” con il servizio.

A maggior ragione se la fotografia è su commissione.

È in quest’ottica che lo Studio Legale Lasagna mette a disposizione l’attività di consulenza e redazione del contratto per fotografo per evitare il rischio di perdere i diritti di utilizzo delle immagini e valorizzare il frutto del lavoro svolto.


Vuoi saperne di più?

Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

error: Content is protected !!
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: