Gravi difetti e responsabilità del progettista (art. 1669 c.c.)

La responsabilità del progettista secondo l’art. 1669 c.c.

In caso di crollo dell’immobile o di gravi difetti al suo interno, il progettista è responsabile? Quali sono le negligenze a lui imputabili? Sulla scorta di quale norma?

La norma

Nel caso di crollo di immobili o di gravi difetti negli edifici, il codice civile assicura a colui che ha dato in appalto il lavoro (ed ai suoi aventi causa) una speciale garanzia decennale.

Questa garanzia è prevista dall’art. 1669 c.c., norma che regola la responsabilità extracontrattuale dell’impresa appaltatrice nei confronti del committente.

Ciò nonostante, in alcuni casi, la disposizione in questione trova applicazione anche con riferimento all’attività svolta dal progettista.

La ratio della norma risiede, infatti, nell’esigenza di garantire al committente la sicurezza e la stabilità rispetto agli edifici costruiti o ristrutturati, di per sè destinati a lunga durata.

Ecco allora che la domanda sorge spontanea: in quali ipotesi il progettista risponde dei gravi difetti emersi nell’immobile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.?

E quali sono i gravi difetti di cui il progettista può essere chiamato a rispondere?

Vediamo, dunque, quali sono i confini della responsabilità del progettista ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.

Responsabilità del progettista: in quali casi?

– Caratteristiche geologiche del suolo –

Nel caso di cedimento delle fondazioni, dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, la responsabilità del progettista è stata riconosciuta in solido con quella dell’impresa, e quantificata nel 75% dei danni subiti all’immobile (Cass. Civ. sent. 14650/2012).

Ma sulla scorta di quale ragionamento si è giunti a tale conclusione?

Nel caso deciso dalla Cassazione, il progettista aveva omesso di svolgere dei carotaggi che gli consentissero un’analisi approfondita delle caratteristiche del terreno.

Questo ha portato alla progettazione dell’edificio su di un terreno inidoneo, che ne ha così cagionato il crollo.

responsabilità del progettista; 1669 c.c.

Ecco allora che, secondo la Suprema Corte, il progettista incorre in responsabilità in tutti quei casi in cui, nell’attività di progettazione dell’opera, ometta di valutare attentamente le caratteristiche dei luoghi interessati.

l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientrava nei compiti sia del progettista-direttore dei lavori che dell’appaltatore, posto che la validità del progetto di una costruzione edilizia della sua esecuzione dipende dalla rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo interessato dalla edificazione. Consegue che, nei confronti del committente, sussiste la responsabilità del V. per inadempimento del contratto d’opera professionale nonchè dell’appaltatore per i vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo” (Cass. n. 11783/2000; n. 12995/2006).

– Adeguate scelte tecniche –

In un altro caso, la responsabilità del progettista è stata riconosciuta in relazione alle infiltrazioni d’acqua all’interno dell’immobile interessato dai lavori di ristrutturazione.

Le infiltrazioni derivavano dalla carenza di opere idonee ad evitarle, come la mancata apposizione di ghiaia all’esterno, l’omessa impermeabilizzazione del muro esterno, la mancata previsione di pozzetti di raccolta nelle acque.

Da ciò la Corte di Cassazione ha fatto discendere l’esistenza della colpa professionale in capo all’ingegnere, nella duplice qualità di progettista e direttore dei lavori:

“per aver omesso di adoperare la diligenza richiesta dall’incarico professionale ricevuto, trattandosi di vizi e difetti derivanti da errate scelte tecniche, sia in fase di progettazione che in quella esecutiva, evitabili mediante accorgimenti e soluzioni tecniche adeguate” (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20-09-2017) 06-12-2017, n. 29218).

Il danno risarcibile

Nel caso di riconoscimento della responsabilità ex art. 1669 cod civ in capo al progettista, il danno da questo risarcibile consiste nelle spese per il ripristino dello stato dei luoghi che il committente/proprietario dell’immobile è chiamato a sostenere per il totale ripristino della funzionalità dello stesso.

A tale voce potrebbe inoltre aggiungersi la voce di danno relativa al mancato guadagno, ad esempio nel caso di chiusura forzata di un’attività commerciale.

Come tutelarsi a priori?

Abbiamo visto che il progettista può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. in tutti quei casi in cui ometta l’analisi sulle caratteristiche del terreno o non adotti le scelte tecniche idonee al caso concreto.

Quest’obbligo di garanzia sussiste per un periodo di ben dieci anni.

Per scongiurare il rischio di vedersi citato in giudizio per rispondere dei danni, il progettista dovrà conformare il proprio operato ai parametri di diligenza, prudenza e perizia, ma anche analizzare scrupolosamente le caratteristiche tecniche dell’area interessata dall’intervento.

per non incorrere in possibile responsabilità ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l’opera, gli artefici devono considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l’esecuzione” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2017, n. 26552).

Esiste una strada attraverso la quale il progettista possa tutelarsi in anticipo?

Spesso la fonte della responsabilità del tecnico risiede proprio nel progetto, in particolare nel progetto stilato in modo generico e approssimativo.

Ecco che allora redigendo ab origine un progetto che riporti nel dettaglio la tipologia di intervento e il materiale utilizzato, può essere d’aiuto.

Per evitare future incomprensioni, è utile riportare in sede di progetto le risultanze dei rilievi svolti in loco (anche fotografando lo stato dei luoghi), sia riguardo alla normativa tecnica applicabile.

In questo modo il progettista al contempo valorizza le caratteristiche dei luoghi oggetto di intervento, scongiurando eventuali azioni di responsabilità per negligenza o imperizia.


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Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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